Nuovi limiti contante 1/01/2022

NUOVI LIMITI CONTANTE

Dal 1° gennaio 2022 i pagamenti con denaro contante effettuati a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche dovranno essere inferiori alla soglia di mille euro. I soggetti (debitore e creditore) coinvolti in operazioni di pagamento o comunque di trasferimento di denaro contante ultrasoglia rischiano la sanzione minima di mille euro e massima di 50 mila euro.

Le conseguenze, in termini di Antiriciclaggio, che scaturiscono dall’applicazione della nuova e minore soglia di spendibilità del contante riguardano anche le operazioni di frazionamento artificioso che espongono al rischio di contestazione per “operazione frazionata”.

Il divieto di trasferimento di contante ultrasoglia, infatti, riguarda anche i casi in cui il pagamento venga realizzato “attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni ferma restando la sussistenza dell’operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale”.

Continuano a ritenersi ammessi i frazionamenti previsti da prassi commerciali o frutto della libertà contrattuale delle parti, purché se ne possa dare prova documentale.

A tal fine, per evitare di incorrere nella contestazione della violazione, è necessario che le parti sottoscrivano un accordo contrattuale che preveda il pagamento rateale e la modalità di pagamento, stando attenti ad annotare in fattura il pagamento avvenuto, di volta in volta, oltre al rilascio della quietanza, firmata e datata dal soggetto creditore.