La pandemia ha provocato un manicomio fiscale

La pandemia ha provocato un manicomio fiscale

Il Governo prosegue nella girandola impazzita di differimenti e sospensioni di adempimenti e versamenti, generando una enorme confusione difficile da gestire

Fonte: Fiscal Focus

Contribuenti e professionisti in preda a continue crisi di nervi a causa delle cosiddette norme di favore emanate a seguito dell’emergenza Covid – 19, detto coronavirus. Il Governo continua nella girandola impazzita di proroghe e sospensione dei termini di pagamento delle scadenze fiscali e previdenziali, che rischiano di creare più danni che benefici, anche perché stanno comportando una continua moltiplicazione delle scadenze, difficile da gestire per i contribuenti e per gli stessi enti creditori. Le norme sono così confusionarie che, anche per i commercialisti e gli altri addetti ai lavori, sta diventando un’impresa quasi impossibile individuare quali sono i contribuenti ammessi alla proroga o alla sospensione e quali pagamenti sono sospesi o prorogati. Con il cosiddetto decreto “ristori – quater”, decreto – legge 30 novembre 2020, n. 157, è anche prevista una norma, articolo 23 “fondo perequativo”, in base alla quale per alcuni contribuenti, che registrano una significativa perdita degli incassi, potrà essere previsto l’esonero totale o parziale dalla ripresa dei versamenti fiscali e contributivi sospesi o prorogati. La confusione è al massimo e la situazione è resa ancora più complicata perché alcune norme prevedono benefici in base alla perdita degli incassi del 2020 rispetto a quelli del 2019 e alla collocazione dell’ambito territoriale dei contribuenti, se sono in zona gialla, rossa o arancione, con l’aggravante che deve essere correttamente individuato il periodo in cui si entra o si esce dalle zone fiscalmente “agevolate”.

Per le zone rosse o arancioni vale la foto al 26 novembre – Nel cosiddetto decreto “ristori quater”, la situazione delle zone gialle, arancioni o rosse, è quella fotografata al 26 novembre 2020. Ne consegue che, ai fini delle proroghe disposte dal “ristori quater”, sono considerate zone rosse la Valle d’Aosta, la provincia di Bolzano, la Toscana, l’Abruzzo e la Campania, ancora oggi zone rosse, ma anche Piemonte, Lombardia e Calabria, non più zone rosse, ma che avevano quel colore fino alla mezzanotte di sabato 28 novembre 2020.

La proroga degli acconti– Per i contribuenti che beneficiano della proroga degli acconti di novembre 2020 delle imposte sui redditi e dell’Irap, che si possono “spostare” dal 30 novembre 2020 al 30 aprile 2021, si è posto il dubbio se la proroga ha effetto anche sugli acconti diversi dalle imposte sui redditi e Irap in scadenza lo stesso 30 novembre 2020. Di norma, nel momento in cui è stata disposta la proroga per la seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’Irap, il differimento è stato esteso anche alle imposte sostitutive dovute dai contribuenti forfettari e minimi, alla cedolare secca sulle locazioni, all’Ivie (imposta sul valore degli immobili all’estero), all’Ivafe (imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero) e ai contributi Inps. Ciò per la ragione che si tratta di acconti che devono essere versati entro gli stessi termini previsti per gli acconti delle imposte sui redditi.

Il “rimedio” per salvare le rottamazioni ed il saldo e stralcio –Al di là delle future proroghe, è indispensabile che il Governo ponga rimedio alla norma che prevede la decadenza dalla rottamazione o dal saldo e stralcio se non si pagano interamente e tempestivamente le somme previste. La norma va cambiata in modo da consentire il ravvedimento, in caso di pagamenti tardivi, con la riduzione della sanzione del 30% sulle rate non pagate, con l’aggiunta degli interessi legali, così come avviene, ad esempio, nel caso di tardivi od omessi versamenti delle rate successive alla prima per la chiusura delle liti pendenti. È evidente che, se il Governo non trova dei rimedi, il prolungarsi degli effetti del coronavirus comporterà gravi danni, sia per i cittadini, che rischiano di fallire, sia per l’erario, che rischia di non incassare il gettito preventivato dalla rottamazione ter e dal saldo e stralcio.

Le regole per la rottamazione e saldo e stralcio– Con la rottamazione ter, i contribuenti hanno potuto estinguere i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 31 dicembre 2017, senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora, o le somme aggiuntive. Con il saldo e stralcio, è stato possibile definire i debiti delle persone fisiche in grave e comprovata situazione di difficoltà economica e affidati all’agente della riscossione dal 2000 al 31 dicembre 2017, derivanti dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di accertamento ai fini Irpef e Iva, per tributi, interessi e sanzioni. Si potevano definire anche i carichi derivanti dall’omesso versamento dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell’Inps, con esclusione di quelli chiesti a seguito di accertamento. Le persone fisiche, che hanno potuto accedere al saldo e stralcio, hanno beneficiato di sconti variabili dal 65% al 90%.

Proroghe confusionarie e insufficienti– Le proroghe finora concesse sono state disordinate e insufficienti. Il rischio è che, come già successo in passato, la confusione comporterà l’emissione delle cosiddette cartelle pazze, con contestazioni e conseguente contenzioso. Sembra un paradosso, ma l’esperienza non insegna nulla. Dopo ogni evento calamitoso, terremoti, alluvioni, o altre emergenze straordinarie, fanno seguito le liti con il Fisco, che non finiscono mai. Un esempio in questo senso è quello che riguarda i contribuenti siciliani delle tre province di Catania, Siracusa e Ragusa, colpiti dal sisma del 1990. Una norma sbagliata consentì di chiudere i conti del triennio 1990-1992, pagando al Fisco solo il 10%. Chi non aveva pagato nulla, risparmiò il 90%, mentre chi aveva fatto il proprio dovere pagando tutto, venne beffato, salvo aprire il contenzioso per ottenere il rimborso di quanto pagato in più, contenzioso che, a distanza di molti anni, coinvolge ancora decine di migliaia di contribuenti.

Note: la situazione delle zone gialle, arancioni o rosse, è quella fotografata al 26 novembre 2020. Ne consegue che, ai fini delle proroghe disposte dal “ristori quater”, sono considerate zone rosse la Valle d’Aosta, la provincia di Bolzano, la Toscana, l’Abruzzo e la Campania, ancora oggi zone rosse, ma anche Piemonte, Lombardia e Calabria, non più zone rosse, ma che avevano quel colore fino alla mezzanotte di sabato 28 novembre 2020.

I territori con un livello di rischio alto– Con ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 276 del 5 novembre 2020, «allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus covid-19, ferme restando le misure previste nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, le misure di cui all’articolo 2 del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020 sono applicate nei territori di cui all’allegato 1 e le misure di cui all’articolo 3 del medesimo decreto sono applicate nei territori di cui all’allegato 2». L’allegato 1 comprende le regioni Puglia e Sicilia, cosiddette zone arancione; l’allegato 2 comprende le regioni Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta, cosiddette zone rosse. Con l’ordinanza del Ministro della salute, del 10 novembre 2020, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 280 del 10 novembre 2020, sono comprese tra le cosiddette zone arancioni anche le regioni Abruzzo, Basilicata, Liguria, Toscana e Umbria, mentre la provincia di Bolzano è passata nella zona rossa.

Con l’ordinanza del Ministro della salute, del 13 novembre 2020, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 284 del 14 novembre 2020, sono comprese tra le cosiddette zone arancione anche le regioni Emilia – Romagna, Friuli – Venezia Giulia e Marche, mentre le regioni Campania e Toscana sono “passate” nella zona rossa. Con ordinanza del Presidente della regione, n. 102 del 16 novembre 2020, dal 18 novembre 2020, anche l’Abruzzo è “passato” nella zona rossa.