Lotteria degli scontrini

Lotteria degli scontrini: prove tecniche di Stato di polizia

Fonte Fiscal Focus

Come uno strumento anti-evasione può trasformare una battaglia giusta nel preludio di uno Stato di polizia? Valorizzando la denuncia anonima da parte del consumatore finale. L’articolo 1 comma 540 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, madre di tutte le norme in materia di lotteria degli scontrini, prevede espressamente che qualora l’esercente, al momento dell’acquisto, si rifiuti di acquisire il codice lotteria, il consumatore finale potrà segnalare tale circostanza nell’apposita sezione dedicata del portale Lotteria del sito internet dell’Agenzia delle Entrate. Tali segnalazioni, sebbene anonime e non supportate da alcun documento, saranno, sulla parola, utilizzate dagli organi verificatori nell’ambito dell’attività di analisi del rischio di evasione.

Gli indici di rischio solo quegli indicatori utilizzati dall’Amministrazione Finanziaria e dalla Guardia di Finanza per selezionare le cosiddette liste di controllo caratterizzate dalla presenza dei contribuenti considerati ad alto rischio di evasione fiscale in ragione del loro comportamento. Sostituendo la funzione assunta per molti anni dagli studi di settore, le liste di controllo, alimentate anche dagli odierni dati ISA, costituiscono l’espressione della strategia di controllo, l’elenco degli operatori economici che potenzialmente saranno soggetti ad una verifica fiscale.

Seppur ampiamente giustificata dai preminenti principi di equità fiscale e sociale, irrinunciabili in uno Stato moderno, qualsivoglia attività di controllo sul territorio non deve trasformarsi in un’arma a disposizione del consumatore, letale se mal esercitata o dolosamente impiegata per arrecare volontariamente danno all’ignaro esercente.

Dal primo punto di vista non bisogna ignorare come l’attuazione della lotteria degli scontrini necessita l’adeguamento dei registratori telematici utilizzati per la trasmissione dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate. Secondo le disposizioni attuative, ai sensi dell’articolo 1 commi da 540 a 542 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni, i dati necessari ai fini della partecipazione alla lotteria degli scontrini, infatti, sono estratti dalle informazioni dei corrispettivi relativi alle singole operazioni di cessioni di beni e prestazioni di servizi trasmessi, anche mediante il Sistema Tessera Sanitaria. Senza dimenticare la necessaria formazione degli esercenti nell’utilizzo del nuovo strumento, l’adeguamento dell’infrastruttura informatica comporterà, oltreché ulteriori costi, tempi tecnici non eludibili. Consentire al consumatore la segnalazione di anomalie, sopratutto nella primissima fase di attuazione del provvedimento, significherà, in buona parte, dare la possibilità di denunciare come indici di evasione fiscale nient’altro che problemi tecnici del tutto scollegati dalla sottrazione di materia imponibile.

Dal secondo punto di vista, nella stessa epoca in cui i social network hanno esasperato la conflittualità nei rapporti umani, la scelta di consegnare ai consumatori finali l’arma di macchiare indelebilmente gli esercenti, anche quando non vi sono i presupposti, si mostra sbagliata, se non del tutto fuorviante rispetto alle finalità che la norma si prefigge. In assenza di limiti, secondo quali indicatori si valuterà l’affidabilità della segnalazione? La denuncia sarà mossa dal rischio di evasione o da semplice rancore?

Non era probabilmente il momento ideale per avviare la lotteria degli scontrini. Sicuramente non in questa maniera confusionaria, divenuta la normalità nel corso degli ultimi anni. Probabilmente non era proprio il caso di avviarla. Come per il Cashback, collegare la lotta all’evasione all’introduzione di nuovi giochi a premi porterà benefici all’erario come malefici alla salute dei contribuenti. Il modello scelto dal Legislatore, così come attuato, piuttosto che favorire comportamenti virtuosi meno dediti all’utilizzo del denaro contante rischia di alimentare i disturbi psicologici connessi alla ludopatia. Dopotutto una volta entrata in vigore la lotteria degli scontrini non sarà più necessario recarsi al tabaccaio o in qualche centro scommesse. Alla stregua di un gratta e vinci basterà effettuare un acquisto, anche di pochi euro, per provare l’ebbrezza del gioco.