Detrazione IVA per le fatture 2021 ricevute nel 2022

Detrazione IVA per le fatture 2021 ricevute nel 2022

Le fatture relative ad acquisti effettuati nel 2021 ma ricevute e registrate nel 2022 permettono la detrazione dell’IVA solo nel 2022.

Le fatture relative ad acquisti effettuati nel 2021 ma ricevute nel 2022 permettono la detrazione IVA solo nel 2022. Lo si evince non solo dalle previsioni del decreto IVA (art. 19) – che, nel disciplinare il diritto alla detrazione dell’imposta, lo subordina al verificarsi di un doppio requisito (sostanziale e formale) – ma anche dalla formulazione dell’art. 1, comma 1, D.P.R. n. 100/1998, che concede la possibilità di esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente.

Detrazione dell’IVA

La disciplina della detrazione IVA ex art. 19, D.P.R. n. 633/1972 ha subito significative modifiche ad opera della Manovra correttiva 2017 (D.L. n. 50/2017) che ha di fatto ridotto l’intervallo temporale entro cui la detrazione può essere esercitata. Nello specifico, alla luce delle modifiche e dei chiarimenti resi dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 1/E del 2018, il diritto alla detrazione può essere esercitato al verificarsi della duplice condizione:

– sostanziale: esigibilità dell’imposta (coincidente con l’effettuazione dell’operazione in base ai criteri di cui all’art. 6, D.P.R. n. 633/1972);

– formale: possesso di una valida fattura (redatta conformemente alle disposizioni di cui all’art. 21, D.P.R. n. 633/1972).

Pertanto, in termini concreti, nel caso di cessione di beni mobili, verificata l’effettuazione dell’operazione, ossia che i beni siano stati spediti o consegnati al cliente, per poter detrarre è necessario che il soggetto riceva la relativa fattura e la registri entro il giorno 15 del mese successivo per far partecipare l’IVA alla liquidazione del periodo relativa al mese di effettuazione dell’operazione. Il dubbio che però si era posto a seguito delle modifiche introdotte nel 2017 era se le suddette condizioni dovessero necessariamente verificarsi nello stesso mese affinché l’IVA potesse concorrere nella liquidazione relativa al mese stesso. Intervenendo sulla formulazione dell’art. 1, comma 1, D.P.R. n. 100/1998, l’art. 14 del D.L. n. 119/2018 ha risolto il problema. Infatti, tenendo conto dei termini connessi all’emissione della fattura, soprattutto con specifico riferimento alla fattura elettronica, che potrebbe essere recapitata oltre il periodo in cui l’imposta diventa esigibile, viene concessa la possibilità di esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente. In altri termini, è ammessa nella liquidazione da effettuarsi entro il 16 del mese successivo anche l’IVA relativa alle operazioni effettuate nel mese precedente ma con ricezione e registrazione della relativa fattura entro tale data (la norma fa riferimento ai contribuenti con liquidazione IVA mensile, ma analoghe considerazioni dovrebbero valere anche per i contribuenti con liquidazione IVA trimestrale). In questo modo, quindi, viene concesso al cessionario/committente di poter computare l’IVA addebitatagli nelle fatture ricevute nella liquidazione del periodo in cui l’operazione si considera effettuata e quindi l’imposta è diventata esigibile, ma solo a condizione che la fattura sia stata recapitata e registrata entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Fatture a cavallo d’anno

Tale facoltà non è stata però estesa alle operazioni effettuate in un anno d’imposta, la cui fatture sono ricevute nell’anno successivo. In tal caso, infatti, il diritto alla detrazione dell’imposta può essere esercitato soltanto nell’anno in cui viene ricevuta la fattura. L’identificazione della data di ricezione della fattura rappresenta quindi un momento rilevante ai fini dell’identificazione del momento a decorrere dal quale è possibile detrarre l’IVA. Sul tema, è opportuno ricordare che il momento di effettuazione non coincide necessariamente con la data di emissione della fattura, poiché quest’ultima può essere emessa entro 12 giorni dal momento di effettuazione dell’operazione, ai sensi dell’art. 21, comma 4, D.P.R. n. 633/1972. La data corrispondente al momento di effettuazione dell’operazione viene indicata nella fattura, mentre quella di trasmissione della stessa, come precisato anche dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 14/E/2019, è attestata in maniera inequivocabile dal Sistema di Interscambio.

Esempio n. 1

Si supponga di aver effettuato un acquisto in data 27 dicembre 2021 e che la relativa fattura sia stata emessa e ricevuta in data 4 gennaio 2022, la relativa IVA sarà ammessa in detrazione solo nel 2022 ossia solo nell’anno in cui si verificano sia il presupposto sostanziale sia quello formale per esercitare tale diritto. Quindi la fattura ricevuta nel 2022 potrà concorrere alla prima liquidazione IVA dell’anno (16 febbraio 2022 – supponendo di essere mensili) e fino al termine ultimo (30 aprile 2023) di presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa all’anno 2022.

Esempio n. 2

Si ipotizzi di aver effettuato un acquisto in data 23 ottobre 2021 e che la relativa fattura sia stata emessa e ricevuta in data 30 dicembre 2021, ma registrata solo l’anno dopo (in data 4 gennaio 2022). In tal caso, dato che entrambi i presupposti per l’esercizio del diritto alla detrazione si sono verificati nel 2021, la detrazione relativa a tale fattura di acquisto sarà ammessa al massimo entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa all’anno 2021 (ossia 30 aprile 2022).