Circolare: Decreto Sostegni ter: la mappa delle novità per imprese e professionisti

La Camera ha dato il via libera alla fiducia posta dal Governo sull’approvazione, senza emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi, dell’articolo unico del disegno di legge già approvato dal Senato, di conversione con modificazioni del decreto Sostegni ter (D.L. n. 4/2022). Nel provvedimento è stato trasfuso il contenuto del D.L. 13/2022, che viene contemporaneamente abrogato, con salvezza degli atti e dei provvedimenti adottati medio tempore, oltre che degli effetti prodottisi e dei rapporti giuridici sorti sulla base della sua vigenza.

Di seguito le principali disposizioni.

Disposizioni in materia di bilancio di esercizio

Neutralità civilistica della revoca della rivalutazione

Con il comma 3-bis dell’articolo 3 (che aggiunge il nuovo comma 624-bis nella legge di bilancio 2022) si consente ai soggetti che scelgono di revocare, anche parzialmente, la rivalutazione fiscale operata su marchi d’impresa e avviamento, di eliminare gli effetti dal bilancio.

Nelle note al bilancio dovrà essere fornita adeguata informativa circa gli effetti prodotti dall’esercizio della revoca.

Sospensione ammortamenti

L’articolo 5-bis, invece, modifica di nuovo la disciplina della sospensione degli ammortamenti di cui all’articolo 60, comma 7-bis e seguenti, del D.L. 104/2020.

In particolare, la norma estende all’esercizio in corso al 31 dicembre 2021 e a quello in corso al 31 dicembre 2022 la facoltà di sospendere temporaneamente il costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, per tutti i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali.

Disposizioni fiscali

Rinvio versamenti

All’articolo 1, comma 2, per gli esercenti attività d’impresa, arte o professione, aventi domicilio fiscale, sede legale od operativa in Italia, le cui attività sono state vietate o sospese fino al 31 marzo 2022, è prevista la sospensione:

– dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. n. 600/1973 e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i detti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta, nel mese di gennaio 2022;

– dei termini dei versamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di gennaio 2022.

Eventuali importi già versati non potranno essere chiesti a rimborso.

I pagamenti oggetto di sospensione potranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 16 ottobre 2022, senza applicazione di sanzioni e interessi.

 

Rimessione in termini per la rottamazione ter e saldo e stralcio

L’articolo 10-quinquies proroga i termini per il pagamento delle rate della rottamazione ter e del saldo e stralcio scadute nel 2020 e nel 2021 e quelle in scadenza nel 2022.

In particolare, per effetto della disposizione, i versamenti sono considerati tempestivi, se effettuati:

– entro il 30 aprile 2022, relativamente alle rate in scadenza nell’anno 2020;

– entro il 31 luglio 2022, relativamente alle rate in scadenza nell’anno 2021;

– entro il 30 novembre 2022, relativamente alle rate in scadenza nell’anno 2022.

Anche per queste nuove scadenze sono ammessi i 5 giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del D.L. n. 119/2018, entro i quali sarà possibile effettuare i pagamenti senza conseguenze.

Saranno considerate estinte le procedure esecutive (pignoramento anche presso terzi) eventualmente avviate a seguito del decorso del precedente termine del 9 dicembre 2021.

Le somme, eventualmente versate a qualunque titolo anteriormente alla data del 27 gennaio 2022 (data di entrata in vigore del decreto Sostegni ter) resteranno definitivamente acquisite e non saranno più ripetibili, in relazione a tutti quei debiti definibili.

 

IMU immobili inagibili

Con l’articolo 22-bis viene disposta la proroga fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2022 il termine per l’esenzione dall’applicazione dell’IMU nei territori dei comuni delle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto colpiti dal sisma del 2012.

Contributi a fondo perduto

Contributi per le imprese del commercio

All’articolo 2 sono previsti contributi a fondo perduto a favore delle imprese che svolgono in via prevalente attività di commercio al dettaglio identificate dai codici ATECO 2007 47.19, 47.30, 47.43, 47.5 e 47.6, 47.71, 47.72, 47.75, 47.76, 47.77, 47.78, 47.79, 47.82, 47.89 e 47.99.

Per poter beneficiare degli aiuti, le imprese devono:

– aver registrato nel 2019 ricavi non superiori a 2 milioni di euro;

– aver subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019. Ai fini della quantificazione della riduzione del fatturato rilevano i ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del TUIR relativi ai periodi d’imposta 2019 e 2021.

Il contributo spettante sarà determinato applicando alla differenza tra l’ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d’imposta 2021 e l’ammontare medio mensile dei medesimi ricavi riferiti al periodo d’imposta 2019, una delle seguenti percentuali:

– 60%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiori a 400.000 euro;

– 50%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a 400.000 euro e fino a un milione di euro;

– 40%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a un milione di euro e fino a 2 milioni di euro.

Ai fini della quantificazione del contributo rilevano i ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b) del TUIR.

I contributi saranno concessi nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Sezione 3.1 del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (c.d. Temporay Framework), ovvero, successivamente al periodo di vigenza dello stesso, del regime “de mininis” di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013. Nel caso di applicazione del predetto Quadro temporaneo, la concessione degli aiuti è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

Al fine di ottenere il contributo, le imprese interessate dovranno presentare, esclusivamente in via telematica, un’istanza al Ministero dello sviluppo economico, entro i termini e secondo le modalità che saranno definiti con provvedimento dello stesso Ministero.

Qualora la dotazione finanziaria stanziata (pari a 200 milioni di euro) non sia sufficiente a soddisfare la richiesta di agevolazione riferita a tutte le istanze ammissibili, successivamente al termine ultimo di presentazione delle stesse, il Ministero provvederà a ridurre in modo proporzionale il contributo sulla base delle risorse finanziare disponibili e del numero di istanze ammissibili pervenute, tenendo conto delle diverse fasce di ricavi.

 

Contributi per altri settori in difficoltà

Il comma 2 dell’articolo 3 destina invece la somma di 40 milioni di euro alle imprese che svolgono, come attività prevalente (comunicata ai sensi dell’articolo 35 del D.P.R. n. 633/1972), una di quelle identificate dai codici ATECO 2007 96.09.05, 56.10, 56.21, 56.30, 93.11.2, che, nell’anno 2021 hanno subìto una riduzione dei ricavi, di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del TUIR, non inferiore al 40% rispetto ai ricavi del 2019. Per le imprese costituite nel corso dell’anno 2020, in luogo dei ricavi, la riduzione deve far riferimento all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dei mesi del 2020 successivi a quello di apertura della partita IVA rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2021.

Fondo unico nazionale per il turismo

Con l’articolo 4, comma 1, viene incrementato di 105 milioni di euro per il 2022 il Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente ex l’articolo 1, comma 366, della legge di Bilancio 2022 (legge n. 234/2021), di cui:

– 60,7 milioni di euro destinati al beneficio dell’esonero contributivo per i contratti di lavoro dipendente a tempo determinato aventi le caratteristiche stabilite dal comma 2 dell’articolo 4;

– 5 milioni di euro destinati alle imprese, non soggette a obblighi di servizio pubblico, autorizzate all’esercizio di trasporto turistico di persone mediante autobus coperti;

– 39,3 milioni di euro destinati a misure di sostegno per la continuità aziendale e la tutela dei lavoratori delle agenzie di viaggi e dei tour operator che abbiano subito una diminuzione media del fatturato nel 2021 di almeno il 30% rispetto alla media del fatturato dell’anno 2019. Le risorse destinate alle agenzie di viaggi e ai tour operator, sono erogate anche agli operatori economici costituiti o autorizzati successivamente al 1° gennaio 2020 secondo i criteri di cui al decreto del Ministro del turismo del 24 agosto 2021, prot. n. SG/243, ferme restando le modalità di verifica e controllo di cui al medesimo decreto.

Il comma 2-bis, invece, stanzia 2 milioni di euro a favore delle guide turistiche e degli accompagnatori turistici, titolari di partita IVA.

Contributi per settore dello sport

All’articolo 9, comma 2, è invece previsto un contributo, a fondo perduto, nel limite di spesa di 20 milioni di euro, in favore delle società sportive professionistiche e delle società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro nazionale delle associazioni e società dilettantistiche a ristoro delle spese sanitarie di sanificazione e prevenzione e per l’effettuazione di test di diagnosi dell’infezione da COVID-19 nonché di ogni altra spesa sostenuta in applicazione dei protocolli sanitari emanati dagli Organismi sportivi e validati dalle autorità governative competenti per l’intero periodo dello stato di emergenza nazionale.

Con il successivo comma 3, invece, si dispone che le risorse del “Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano” (di cui all’articolo 1, comma 369, della legge n. 205/2017), la cui dotazione è di 20 milioni di euro per l’anno 2022, possano essere parzialmente destinate all’erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche maggiormente colpite dalle restrizioni, con specifico riferimento alle associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi. Una quota delle risorse, fino al 30% della dotazione complessiva del fondo è destinata alle società e associazioni dilettantistiche che gestiscono impianti per l’attività natatoria. Con decreto dell’Autorità politica delegata in materia di sport saranno individuati le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di controllo, da effettuarsi anche a campione.

 

Ulteriori aiuti

È poi previsto il rifinanziamento:

– del Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse (di cui all’articolo 2 del D.L. n. 73/2021) per 20 milioni di euro per l’anno 2022 (articolo 1, comma 1). Le risorse aggiuntive sono destinate alle attività che alla data del 27 gennaio 2022 (data di entrata in vigore del decreto Sostegni ter) risultano chiuse in conseguenza delle misure di prevenzione adottate ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del D.L. n. 221/2021;

– del Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall’emergenza epidemiologica per 20 milioni per l’anno 2022 (articolo 3, comma 1). Le risorse sono destinate ai parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici e saranno ripartite, secondo le modalità di cui all’articolo 26 del D.L. n. 41/2021, fra le regioni e le province autonome, sulla base della proposta formulata dalle regioni in sede di auto-coordinamento, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

– del Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo (di cui l’articolo 89, comma 1, del D.L. n. 18/2020) per 50 milioni di euro per la parte corrente e per 25 milioni di euro per gli interventi in conto capitale (articolo 8, comma 1). Le modalità di ripartizione e l’assegnazione delle risorse agli operatori dei settori, inclusi artisti, autori, interpreti ed esecutori, saranno definite con uno o più decreti ministeriali;

– del Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali (di cui all’articolo 183, comma 2, del D.L. n. 34/2020) per 30 milioni di euro per l’anno 2022 (articolo 8, comma 2).

Crediti di imposta

Credito di imposta rimanenze di magazzino

L’articolo 3, comma 3, modifica la disciplina del credito d’imposta per le rimanenze finali di magazzino di cui l’articolo 48-bis del decreto Rilancio (D.L. 34/2020).

In particolare, la disposizione amplia la platea dei soggetti beneficiari del credito d’imposta rimanenze di magazzino, ammettendo, limitatamente all’esercizio in corso al 31 dicembre 2021, anche le imprese operanti nel settore del commercio dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria che svolgono attività identificate dai codici ATECO 2007 47.51, 47.71, 47.72.

 

Credito di imposta e contributo a fondo perduto per le imprese turistiche

Con l’articolo 4-bis estende l’ambito oggettivo di applicazione del credito di imposta e del contributo a fondo perduto per le imprese turistiche di cui all’articolo 1, commi 1 e 2, del D.L. n. 152/2021.

In particolare, con la disposizione si ricomprende tra gli interventi edilizi agevolabili le installazioni unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti.

 

Bonus locazioni immobili ad uso non abitativo

All’articolo 5 è previsto il riconoscimento del credito d’imposta locazioni di cui all’art. 28, D.L. n. 34/2020 alle imprese del settore turistico nonché a quelle dei settori di cui al codice ATECO 93.11.20 “Gestione di piscine”, in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022.

Ai fini del bonus, le imprese devono avere subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell’anno 2022 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell’anno 2019.

Il beneficio è riconosciuto nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (c.d. Temporay Framework).

Per la fruizione del bonus, i soggetti interessati dovranno presentare apposita autodichiarazione all’Agenzia delle Entrate attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 “Aiuti di importo limitato” e 3.12 “Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti” del predetto Quadro temporaneo. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto delle autodichiarazioni sono saranno stabiliti dall’Agenzia delle Entrate tramite apposito Provvedimento.

L’efficacia della misura è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

 

Credito d’imposta sponsorizzazioni sportive

L’articolo 9, comma 1, intervenendo sull’articolo 81 del D.L. n. 104/202079, estende il credito d’imposta sulle sponsorizzazioni sportive agli investimenti pubblicitari effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022.

 

Bonus investimenti 4.0

Due le novità per il credito di imposta per investimenti in beni 4.0.

In primo luogo, l’articolo 10 prevede che il credito di imposta per gli investimenti in beni materiali 4.0 effettuati nel periodo 2023-2025 spetta nella misura del 5% del costo e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro (in luogo dei 20 milioni, limite valevole per gli altri tipi di spese) per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell’economia e delle finanze.

Con l’articolo 10-ter, invece, si prevede che, relativamente al settore agricolo, per gli investimenti in beni materiali e immateriali 4.0 effettuati nel periodo 2023-2025 la perizia tecnica può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico laureato o da un perito agrario laureato.

Disposizioni in materia di lavoro

Agevolazioni contributive

L’articolo 4, comma 2 prevede il riconoscimento dell’esonero contributivo di cui all’articolo 7 del D.L. n. 104/2020 per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali effettuate dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022. L’incentivo spetta limitatamente al periodo di durata dei contratti stipulati e comunque fino ad un massimo di 3 mesi. Il medesimo beneficio compete anche in caso di conversione a tempo indeterminato dei contratti di lavoro dipendente a termine nei suddetti settori, per un periodo massimo di 6 mesi decorrenti dalla conversione.

I commi da 2-ter a 2-septies, invece, prevedono a favore dei datori di lavoro privati operanti nel settore delle agenzie di viaggi e dei tour operator l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico. Tale esonero è riconosciuto – con riferimento alla contribuzione a carico dei medesimi datori e con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL – fino a un massimo di 5 mesi, anche non continuativi, relativi al periodo di competenza aprile-agosto 2022, ed è fruibile entro il 31 dicembre 2022. L’esonero è riparametrato e applicato su base mensile.

Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

 

Ammortizzatori sociali agevolati

Con l’articolo 7 si prevede l’esonero, dal 1° gennaio al 31 marzo 2022, dal pagamento della contribuzione addizionale per i trattamenti ordinari o straordinari di integrazione salariale, nonché per gli assegni ordinari di integrazione salariale (a carico del FIS dell’INPS), fruiti dai datori di lavoro del turismo, della ristorazione, del commercio all’ingrosso, dei parchi divertimenti e parchi tematici, degli stabilimenti termali, delle attività ricreative, dei trasporti, dei musei, degli spettacoli, delle feste e cerimonie, delle organizzazioni associative, nonché di specifiche attività di produzione o di erogazione di servizi (i settori interessati sono individuati nell’allegato I).

 

Cassa Covid per le imprese di rilevante interesse strategico

L’articolo 22, commi 1 e 2, prevede per le imprese con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a 1.000 e che gestiscano almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale (imprese di cui al comma 1 dell’articolo 3del D.L. n. 103/2021) la possibilità di presentare domanda di proroga del trattamento di integrazione salariale con causale COVID-19, per una durata massima di ulteriori 26 settimane fruibili fino al 31 marzo 2022, nel limite massimo di spesa di 42,7 milioni di euro.

 

Modifiche al D.Lgs. n. 148/2015

L’articolo 23 apporta diverse modifiche al D.Lgs. n.148/2015, recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.

In particolare, con la lettera c) si interviene sull’art. 8, c. 2, D.Lgs. n. 148/2015, già modificato con gli interventi della legge di bilancio 2022, prevedendo che anche nell’ipotesi in cui il lavoratore, già beneficiario di integrazione salariale, svolga, nel periodo di sospensione o riduzione di orario di lavoro, attività di lavoro subordinato a tempo determinato di durata pari alle 6 mensilità, il trattamento di integrazione salariale resta sospeso per la durata del rapporto di lavoro.

Le lettere d) e g) chiariscono che l’esame congiunto della situazione aziendale tra il datore di lavoro e i rappresentanti dei lavoratori, propedeutico alla richiesta di trattamento ordinario di integrazione salariale, ovvero propedeutico alla richiesta di trattamento straordinario di integrazione salariale per la causale di riorganizzazione aziendale o di crisi aziendale, può svolgersi anche in via telematica.

Con la lettera e) si dispone che l’esame delle istanze di integrazione salariale per le situazioni più complesse sia svolto dalla sede INPS centrale.

Proroghe contratto di somministrazione

L’articolo 23-quater differisce dal 30 settembre 2022 al 31 dicembre 2022 il regime transitorio riferito alle missioni dei lavoratori somministrati.

Per effetto dalla proroga, fino al 31 dicembre 2022, nel caso in cui il contratto di somministrazione tra l’agenzia di somministrazione e l’utilizzatore sia a tempo determinato, l’utilizzatore può impiegare per periodi superiori a 24 mesi, anche non continuativi, il medesimo lavoratore somministrato, per il quale l’agenzia di somministrazione abbia comunicato all’utilizzatore l’assunzione a tempo indeterminato, senza che ciò determini in capo all’utilizzatore la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato.

Cessione dei bonus edilizi ed emergenziali

L’articolo 28, come modificato in sede di conversione, che ha assorbito le disposizioni del D.L. 13/2022, contiene un insieme di norme relative alle modalità di cessione dei bonus edilizi e dei crediti di imposta emergenziali anti Covid di cui agli artt. 121 e 122, D.L. 34/2020.

In particolare, il comma 1-bis ammette fino a un massimo di 3 cessioni, di cui la prima (da parte dell’originario beneficiario del bonus ovvero dal fornitore in caso di opzione per lo sconto in fattura) nei confronti di qualsiasi cessionario, mentre le ulteriori due esclusivamente a favore di banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario, nonché imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia (soggetti vigilati).

Per i bonus edilizi, inoltre, viene previsto che, successivamente alla prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate, non potranno essere oggetto di cessioni parziali. A tal fine, al credito sarà attribuito un codice identificativo univoco, da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni. Le modalità attuative della cessione e tracciabilità del credito d’imposta saranno definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate. Le nuove norme si applicheranno alle comunicazioni di prima cessione o di sconto in fattura che saranno inviate a decorrere dal prossimo 1° maggio.

Ai sensi del comma 2, i crediti che, alla data del 7 febbraio 2022 (termine prorogato con provvedimento direttore dell’Agenzia delle entrate n. 37381 del 4 febbraio 2022 al 17 febbraio 2022 ovvero al 7 marzo 2022 per gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche) sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni di cessione o sconto in fattura possono costituire oggetto esclusivamente di un’ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, nei termini ivi previsti.

Al riguardo, si segnala che l’Agenzia delle Entrate in una FAQ pubblicata il 17 marzo 2022 ha chiarito il numero di cessioni dei bonus edilizi che possono essere effettuati e a favore di quali soggetti nel caso in cui le comunicazioni di opzione siano state presentate prima del 26 febbraio 2022.

A norma del comma 3, tutti i contratti stipulati in violazione delle dette disposizioni saranno considerati nulli.

 

Crediti di imposta imprese turistiche e digitalizzazione di agenzie di viaggio e tour operator

Con il comma 3-bis, invece, si interviene sulla disciplina del credito di imposta a favore delle imprese turistiche di cui art. 1, D.L. 152/2021 e sul credito di imposta per la digitalizzazione di agenzie di viaggio e tour operator di cui all’art. 4 del medesimo D.L. n. 152/2021.

In particolare, attraverso la modifica si dispone che entrambi i crediti di imposta sono cedibili solo per intero (non più anche in parte).

Sanzioni per i professionisti

L’articolo 28-bis, comma 2, che riproduce il testo dell’art. 2, c. 2, D.L. n. 13/2022, introduce specifiche sanzioni per i tecnici assevera tori. In particolare, si prevede che i tecnici abilitati nelle asseverazioni esporranno informazioni false o ometteranno informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso oppure attesteranno falsamente la congruità delle spese, verranno puniti:

– con la reclusione da 2 a 5 anni;

– con la multa da 50.000 a 100.000 euro.

Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri la pena è aumentata.

Viene inoltre disposto che il massimale delle polizze assicurative che i tecnici che asseverano o attestano i lavori sono tenuti a sottoscrivere, per ogni intervento, sia pari all’importo dei lavori stessi.

 

Termini di utilizzo dei crediti d’imposta sottoposti a sequestro penale

L’articolo 28-ter, che riproduce il testo dell’art. 3, D.L. n. 13/2022, stabilisce che per i crediti d’imposta che non possono essere utilizzati in quanto oggetto di sequestro disposto dall’Autorità giudiziaria, il termine per l’utilizzo delle quote residue al momento del sequestro è aumentato di un periodo pari alla durata del sequestro stesso.

 

Applicazione dei contratti collettivi

All’articolo 28-quater, che riproduce il testo dell’art. 4, D.L. n. 13/2022, viene invece disposto che, per lavori edili di importo superiore a 70.000 euro, avviati successivamente al 27 maggio 2022, ai fini del riconoscimento di benefici fiscali devono essere applicati i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali più rappresentative.

 

Proroga termini comunicazione cessione

L’articolo 10-quater proroga fino al 29 aprile 2022 il termine per comunicare all’Agenzia delle Entrate l’opzione per la cessione o per lo sconto in fattura dei bonus edilizi per le spese sostenute nel 2021 e per le rate residue riferite alle spese sostenute nel 2020.

Modifiche al Codice penale

L’articolo 28-bis, che riproduce il contenuto dell’art. 2, D.L. n. 13/2022, stabilisce che la confisca allargata e per equivalente è disposta anche nelle seguenti ipotesi:

– truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell’Unione europea di cui all’art. 640, secondo comma, n. 1, del Codice penale, con l’esclusione dell’ipotesi in cui il fatto è commesso col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

– truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all’art. 640-bis, del Codice penale.

La lettera b) interviene sul delitto di malversazione a danno dello Stato, di cui all’articolo 316-bis del Codice penale. A seguito della modifica, la norma punisce con la reclusione da 6 mesi a 4 anni la condotta di chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste.

La lettera c) interviene sul delitto di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, di cui all’articolo 316-ter del Codice penale. A seguito della modifica, la norma punisce con la reclusione da 6 mesi a 3 anni chiunque, mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall’Unione europea.

Ulteriori disposizioni

Bonus termale

Con l’articolo 6 si proroga la validità dei bonus termali di cui all’art. 29-bis, D.L. n. 104/2020. In particolare, si dispone che i buoni non utilizzati entro la data dell’8 gennaio 2022 possono essere fruiti fino al 30 giugno 2022.

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Lavoratori dello spettacolo

L’articolo 8, comma 4-bis, destina 40 milioni di euro, per il 2022, a favore dei lavoratori dello spettacolo dal vivo e dei lavoratori dei settori cinema e audiovisivo, iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo.

 

Rafforzamento dell’azione dei confidi in favore delle PMI

Con l’articolo 10-bis si autorizza i Confidi ad utilizzare le risorse a loro disposizione (erogate in attuazione dell’art. 1, c. 54, legge n. 147/2013) per concedere, oltre a garanzie, finanziamenti agevolati a piccole e medie imprese operanti in tutti i settori economici, nei limiti di quanto consentito dalla normativa di settore applicabile.

Per ciascun finanziamento, i consorzi sono tenuti ad utilizzare, oltre alle risorse di cui all’art 1, c. 54, legge n. 147/2013, risorse proprie in misura non inferiore al 20% dell’importo del finanziamento.

I detti finanziamenti, per la quota parte a valere sulle risorse previste dall’art. 1, c. 54, legge n. 147/2013, sono concessi a tasso zero.

È demandato ad un decreto non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, da emanare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il compito di individuare condizioni e criteri per attuare la disposizione, nonché i requisiti economico-patrimoniali e organizzativi che i confidi iscritti nell’elenco di cui all’articolo 112 del TUB, devono soddisfare per concedere i finanziamenti.

 

Contenimento dei costi dell’energia elettrica

All’articolo 14 si dispone l’annullamento, per il primo trimestre dell’anno 2022, delle aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.

L’articolo 15, invece, istituisce un credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017 i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dell’ultimo trimestre 2021 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un incremento del costo per KWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell’anno 2019, valutato anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa.

Il credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, è pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica, acquistata ed effettivamente utilizzata, nel primo trimestre 2022.

Il beneficio:

– non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base del’Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir;

– è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

Con l’articolo 15-bis, che riproduce il contenuto dell’art. 5, c. 1-7, D.L. n. 13/2020, si prevede, a decorrere dal 1° febbraio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, l’applicazione di un meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell’energia elettrica prodotta dalle seguenti tipologie di impianti:

– impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di premi fissi (non dipendenti dai prezzi di mercato) derivanti dal meccanismo del Conto Energia;

– impianti di potenza superiore a 20 kW alimentati da fonte idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica i quali non accedono a meccanismi di incentivazione e sono entrati in esercizio in data antecedente al 1° gennaio 2010.

Detrazioni per carichi di famiglia

Il comma 6 dell’articolo 19, con una modifica all’art. 12, c. 1, lett. d), TUIR, sancisce la possibilità anche per i beneficiari dell’assegno unico universale di fruire delle detrazioni fiscali per le spese sostenute in favore dei figli a carico.

 

Aiuti di Stato

L’articolo 27 interviene sugli artt. 54 e 60-bis, D.L. 34/2020, che prevedono la possibilità per le Regioni, le Province autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di commercio di adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi delle sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo di aiuti di Stato (Temporary Framework).

In particolare, con le modifiche si adeguano l’importo consentito di tali aiuti ai nuovi massimali fissati dalla Commissione europea con la sesta modifica del Temporary Framework, pubblicata dalla Commissione Europea il 18 novembre 2021.

Fonte: IPSOA

L’atto finale. Sarebbe stato meglio arrendersi prima

L’atto finale. Sarebbe stato meglio arrendersi prima

Autore: Paolo Iaccarino – Fonte Fiscal Focus

Anche l’ultimo baluardo a garanzia dei contribuenti è miseramente caduto. I principi e la normativa a tutela della riservatezza dei dati personali si sono dissolti come neve al sole innanzi ai principi di necessità e proporzionalità che la sostenibilità del sistema tributario impone. Un passo epocale ormai vicino al suo compimento.

I controlli del prossimo futuro non saranno più gli stessi. Con alcune osservazioni, il Garante della Privacy ha espresso parere favorevole allo schema di decreto ministeriale attuativo delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 682 e 683, della Legge n. 160 del 2019 in materia di analisi del rischio di evasione e individuazione delle posizioni da sottoporre a controllo.

Si tratta della possibilità per l’Amministrazione Finanziaria, previa pseudonimizzazione dei dati raccolti e conservati in Anagrafe Tributaria, di elaborare massivamente i dati presenti nelle proprie banche dati al fine di individuare criteri di rischio utili per far emergere posizioni da sottoporre al controllo e incentivare l’adempimento spontaneo. A fronte di alcune limitazioni ai diritti di cui agli articoli 14, 15, 17, 18 e 21 del Regolamento (UE) 2016/679, in altri termini, l’Amministrazione Finanziaria, al pari di un algoritmo come quello comunemente utilizzato da un motore di ricerca, potrà individuare le posizioni da sottoporre al controllo, cosi da concentrare le proprie migliori risorse ove richiesto.

Sorvolando i temi della tutela dei diritti e delle libertà dei soggetti direttamente interessati, aspetto posto al vaglio del Garante della Privacy e sul quale, come detto, questo si è recentemente pronunciato, la prossima attuazione delle disposizioni in commento rischia di riversare sul contribuente l’attività di controllo di cui è responsabile l’Agenzia delle Entrate. Come annunciato, infatti, l’individuazione dei criteri di rischio saranno utilizzati per incentivare l’adempimento spontaneo, probabilmente innondando i contribuenti di ulteriori inviti alla compliance che, salvo adesione, diverranno automaticamente avvisi di accertamento.

Queste lettere, che si baseranno sulla mera elaborazione dei dati a disposizione dell’Agenzia delle Entrate, ovvero quelli presenti nelle banche dati a propria disposizione, produrranno con ogni probabilità avvisi di accertamento dalla motivazione stereotipata, in linea con il principio di massima efficienza che con la pseudonimizzazione dei dati e la loro successiva elaborazione si intende appunto raggiungere. Avvisi di accertamento fotocopia che, come palline impazzite, sfuggiranno al controllo dell’Amministrazione Finanziaria e costringeranno i contribuenti ad una continua rincorsa, un po’ come avviene oggi con le comunicazione di irregolarità relative all’imposta sul valore aggiunto, moltiplicatesi negli anni.

Proprio qui nasce il paradosso. L’esasperata tutela della privacy, difesa strenuamente anche di fronte ai picchi raggiunti dall’evasione fiscale, ha consentito che si realizzassero le condizioni, appena descritte, del Fisco del prossimo futuro. Sarebbe stato preferibile consentire ai funzionari dell’Amministrazione Finanziaria il libero accesso ai dati bancari e alle informazioni desumibili dalle banche dati, conferendo loro poteri incisivi, ma affidando l’istruttoria all’uomo, piuttosto che rinunciare alle capacità ispettive dell’Agenzia delle Entrate, come è stato fatto, e affidarsi all’algoritmo di ultima generazione. In questo modo l’Amministrazione Finanziaria avrebbe avuto gli strumenti per combattere l’evasione fiscale e la massa dei contribuenti onesti sarebbero stati sollevati dagli effetti negativi e perversi delle elaborazioni massime.

Non possiamo dimenticare, infatti, come i controlli tributari che si intendono realizzare, principalmente orientati ai dati bancari e all’applicazione del redditometro, necessitano di informazione di cui l’Amministrazione Finanziaria non ne ha conoscenza certa e diretta. Si pensi alla composizione del nucleo familiare, tipicamente mutevole, decisivo nella giustificazione della propria capacità di spesa e, quindi, contributiva. Come farà l’algoritmo, senza dati, a fare il proprio lavoro?

DETRAZIONE ABBATTIMENTO BARRIERE

DETRAZIONE PER L’ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Lart. 1, comma 42, lett. a), L. n. 234/2021) ha introdotto al Decreto n.34/2020 un nuovo art.119-ter il quale prevede che ai contribuenti sia riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 relative alla realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti. La detrazione in parola può essere fruita direttamente in dichiarazione in cinque quote annuali di pari importo e spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute.
Tale detrazione inoltre andrà calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a:

  • a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
  • b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
  • c) euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

Il comma 3 della citata disposizione prevede che la detrazione del 75% spetti anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell’impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.

Infine il successivo comma 4 dispone che ai fini dell’accesso alla detrazione, gli interventi previsti dall’articolo in commento devono necessariamente e inderogabilmente rispettare i requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14/6/1989 avente ad oggetto “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche.”

ESTEROMETRO: regole tecniche di trasmissione

Esterometro: nuovamente adeguate le regole tecniche di trasmissione

Autore: Sandra Pennacini – Fonte: Fiscal Focus

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 374343 /2021 del 23 dicembre 2021 viene apportata l’ennesima variazione al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 89757 del 30 aprile 2018, avente ad oggetto “Regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere e per l’attuazione delle ulteriori disposizioni di cui all’articolo 1, commi 6, 6bis e 6ter, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127”.

La modifica altro non rappresenta che la necessaria “retromarcia” rispetto alla precedente variazione in ordine temporale, di cui al Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 28 ottobre 2021, alla luce della variazione apportata dal D.L. 146/2021, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, che ha spostato avanti di sei mesi il termine a partire dal quale non sarà più possibile utilizzare lo strumento “esterometro” (comunicazione delle operazioni transfrontaliere) per trasmettere al Sistema di Interscambio i dati relativi alle operazioni effettuate e ricevute da e verso operatori stranieri.

L’obbligo di utilizzare il tracciato di fatturazione elettronica per la trasmissione di tali operazioni è infatti passato dal 1° gennaio 2022 (in forza di quanto previsto dall’articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 come modificato dall’articolo 1, comma 1103, della legge 30 dicembre 2020, n. 178), al 1° luglio 2022, alla luce dell’ulteriore variazione apportata dall’articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 a cura del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215 , articolo 5.

In estrema sintesi, sino alle operazioni effettuate fino al 30 giugno 2022, vengono mantenute le pregresse modalità, e quindi:

  • Per le operazioni attive (fatture emesse) è possibile alternativamente:
    • Predisporre ed inviare, per ogni operazione attiva, di un file conforme al tracciato e alle regole tecniche della fatturazione elettronica, da trasmettere al Sistema di interscambio, impostando il campo del tracciato “codice destinatario” con un valore convenzionale (XXXXXXX), in tal modo evitando di dover predisporre il cd. “esterometro”. Per la trasmissione delle fatture emesse al SDI devono essere rispettati i termini ordinari;
    • Emettere fattura esclusivamente in modalità analogica, e poi trasmettere i dati al Sistema di Interscambio tramite la comunicazione delle operazioni transfrontaliere, a cadenza trimestrale, entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento. Nella comunicazione (esterometro) vengono riepilogati i dati fiscali di tutte le operazioni effettuate verso operatori stranieri nel trimestre di riferimento.
  • Per le operazioni passive (fatture ricevute) è possibile alternativamente:
    • Predisporre ed inviare, per ogni operazione passiva, di un file conforme al tracciato e alle regole tecniche della fatturazione elettronica, da trasmettere al Sistema di interscambio, relativo all’operazione di integrazione IVA / autofattura, utilizzando i “tipi documento” TD17 in caso di acquisto di servizi UE ed extra UE, TD18 per gli acquisti intracomunitari e TD19 per gli altri casi previsti dall’articolo 17 comma 2del D.P.R. 633/72. Il documento deve essere predisposto con data pari a quella di ricevimento della fattura estera, o comunque ricadente entro la fine del mese di ricevimento, e trasmesso entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione.
    • Trasmettere i dati al Sistema di Interscambio tramite esterometro, a cadenza trimestrale, entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.

L’esterometro, in forza di quanto previsto dalla scorsa legge di bilancio L. 178/2020, doveva venir meno a partire dal 1° gennaio 2022, e le uniche modalità di gestione dei rapporti intrattenuti con soggetti esteri a partire dal 2022 dovevano essere l’emissione di fattura elettronica “con le 7 X”, per le operazioni attive, e l’emissione dei tipi documento TD17 – TD18 e TD19 per gli acquisti da soggetti esteri.

Invece, come si è detto, con la legge 17 dicembre 2021, n. 215, è stato nuovamente modificato il comma 3-bis dell’articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, prevedendo che l’esterometro possa essere utilizzato ancora per tutto il primo semestre 2022, e quindi le nuove modalità di trasmissione esclusivamente con formato e-fattura diverranno obbligatorie solo a partire dalle operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022.

Il provvedimento qui in esame, pertanto, allinea le specifiche tecniche a questa proroga, rendendo nuovamente possibile trasmettere “esterometro” anche per le operazioni che saranno effettuate dal 1° gennaio 2022 sino a tutto il 30 giugno 2022.

Resta fermo il fatto che coloro i quali vorranno utilizzare il tracciato della e-fattura per la gestione dei rapporti con l’estero, sia attivi che passivi, già a partire dal 1° gennaio 2022 potranno farlo (tali modalità sono già attualmente operative), ed in tal caso non saranno tenuti a presentare la comunicazione delle operazioni transfrontaliere.

Bonus Edilizi

Superbonus 110%

La Legge di Bilancio 2022 ha introdotto una proroga del Superbonus 110% con scadenze differenziate in base al soggetto beneficiario.

Il superbonus viene prorogato al 31 dicembre 2025 (con una diminuzione della percentuale di aiuto che passa dal 110% del 2022 e 2023, al 70% nel 2024 ed al 65% nel 2025) nel caso di:

  • Condomini per i lavori sulle parti comuni condominiali e persone fisiche per interventi effettuati sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio;
  • Persone fisiche proprietarie uniche o in comproprietà di edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate per i lavori sulle parti comuni condominiali e per quelli sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso edificio interamente posseduto;
  • Per le onlus, associazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale.

Il superbonus viene prorogato invece al 30 giugno 2023 (oppure al 31 dicembre 2023 se entro il 30 giugno 2022 vengono effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo) per:

  • Gli Istituti autonomi case popolari (IACP) per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà o gestiti per conto dei Comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica, nonché per le persone fisiche per interventi effettuati sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso edificio;
  • Gli Enti aventi le stesse finalità sociali degli IACP, per gli stessi interventi di cui sopra
  • Le Cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

Per le persone fisiche che effettuano interventi su unità unifamiliari o unità funzionalmente autonome (le famose villette) la proroga del superbonus arriva al 30 giugno 2022 (oppure al 31 dicembre 2022 se entro il 30 giugno 2022 vengono effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo), senza più limiti legati all’ISEE o alla fatto che l’immobile sia adibito a prima abitazione.

Inoltre sono soppressi i termini specifici previsti per l’applicazione della detrazione al 110% nei casi di installazione di impianti solari fotovoltaici (31 dicembre 2021) nonché per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (30 giugno 2022).

La legge di bilancio 2022 ha stabilito che le proroghe del 110% si applicano anche per la realizzazione degli interventi trainati e ha ampliato il set di prezziari utilizzabili per la congruità dei prezzi.

Proroga dei bonus ristrutturazione 50% ed efficientamento energetico al 65%

Le agevolazioni sono infatti estese per 3 anni e “prevedono aliquote di incentivo del 50% e del 65%, comprese le maggiorazioni di quest’ultima (70-75 e 80-85%) per interventi di miglioramento energetico più rafforzato e miglioramento sotto il profilo sismico”, aveva infatti spiegato all’epoca il ministro.

Sono prorogati al 31 dicembre 2024:

  • l’ecobonus, cioè la detrazione fiscale del 65% per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica degli edifici;
  • il bonus ristrutturazioni, la detrazione al 50%, fino ad una spesa massima di 96.000 euro, per gli interventi di ristrutturazione edilizia.

Bonus mobili 2022

L’agevolazione per l’acquisto di arredi e grandi elettrodomestici legata a lavori di ristrutturazione dell’immobile è di 10mila euro per il 2022, salvo tornare a calare a 5mila euro per il 2023 e il 2024.

Bonus abbattimento barriere architettoniche: la detrazione al 75%

La Legge di Bilancio 2022 ha lanciato un nuovo bonus appositamente rivolto a queste tipologie di intervento, caratterizzato da una detrazione al 75%, per una spesa ammessa pari a:

  • 50mila euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
  • 40mila euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
  • 30mila euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

La detrazione spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti di case ed edifici funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché in caso di sostituzione dell’impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.

Anche il bonus barriere architettoniche potrà beneficiare della cessione o dello sconto in fattura, al posto delle canoniche detrazioni fiscali.

Bonus facciate al 60%

L’aliquota del bonus facciate, dal 2022 scenderà al 60%.

Proroga del bonus verde al 2024

Fino al 2024 anche per il bonus verde, la detrazione al 36% delle spese documentate fino a 5.000 euro, per interventi su giardini e aree verdi.

Proroga cessione del credito 

La Legge di bilancio 2022 ha prorogato:

  • Agli anni 2022, 2023 e 2024 la facoltà dei contribuenti di usufruire delle detrazioni fiscali concesse per gli interventi in materia edilizia ed energetica, alternativamente, sotto forma di sconto in fattura o credito d’imposta cedibile anche a banche e intermediari finanziari;
  • Al 31 dicembre 2025 la facoltà di optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, al posto della detrazione fiscale, per le spese sostenute per gli interventi coperti dal Superbonus.

Detrazione IVA per le fatture 2021 ricevute nel 2022

Detrazione IVA per le fatture 2021 ricevute nel 2022

Le fatture relative ad acquisti effettuati nel 2021 ma ricevute e registrate nel 2022 permettono la detrazione dell’IVA solo nel 2022.

Le fatture relative ad acquisti effettuati nel 2021 ma ricevute nel 2022 permettono la detrazione IVA solo nel 2022. Lo si evince non solo dalle previsioni del decreto IVA (art. 19) – che, nel disciplinare il diritto alla detrazione dell’imposta, lo subordina al verificarsi di un doppio requisito (sostanziale e formale) – ma anche dalla formulazione dell’art. 1, comma 1, D.P.R. n. 100/1998, che concede la possibilità di esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente.

Detrazione dell’IVA

La disciplina della detrazione IVA ex art. 19, D.P.R. n. 633/1972 ha subito significative modifiche ad opera della Manovra correttiva 2017 (D.L. n. 50/2017) che ha di fatto ridotto l’intervallo temporale entro cui la detrazione può essere esercitata. Nello specifico, alla luce delle modifiche e dei chiarimenti resi dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 1/E del 2018, il diritto alla detrazione può essere esercitato al verificarsi della duplice condizione:

– sostanziale: esigibilità dell’imposta (coincidente con l’effettuazione dell’operazione in base ai criteri di cui all’art. 6, D.P.R. n. 633/1972);

– formale: possesso di una valida fattura (redatta conformemente alle disposizioni di cui all’art. 21, D.P.R. n. 633/1972).

Pertanto, in termini concreti, nel caso di cessione di beni mobili, verificata l’effettuazione dell’operazione, ossia che i beni siano stati spediti o consegnati al cliente, per poter detrarre è necessario che il soggetto riceva la relativa fattura e la registri entro il giorno 15 del mese successivo per far partecipare l’IVA alla liquidazione del periodo relativa al mese di effettuazione dell’operazione. Il dubbio che però si era posto a seguito delle modifiche introdotte nel 2017 era se le suddette condizioni dovessero necessariamente verificarsi nello stesso mese affinché l’IVA potesse concorrere nella liquidazione relativa al mese stesso. Intervenendo sulla formulazione dell’art. 1, comma 1, D.P.R. n. 100/1998, l’art. 14 del D.L. n. 119/2018 ha risolto il problema. Infatti, tenendo conto dei termini connessi all’emissione della fattura, soprattutto con specifico riferimento alla fattura elettronica, che potrebbe essere recapitata oltre il periodo in cui l’imposta diventa esigibile, viene concessa la possibilità di esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente. In altri termini, è ammessa nella liquidazione da effettuarsi entro il 16 del mese successivo anche l’IVA relativa alle operazioni effettuate nel mese precedente ma con ricezione e registrazione della relativa fattura entro tale data (la norma fa riferimento ai contribuenti con liquidazione IVA mensile, ma analoghe considerazioni dovrebbero valere anche per i contribuenti con liquidazione IVA trimestrale). In questo modo, quindi, viene concesso al cessionario/committente di poter computare l’IVA addebitatagli nelle fatture ricevute nella liquidazione del periodo in cui l’operazione si considera effettuata e quindi l’imposta è diventata esigibile, ma solo a condizione che la fattura sia stata recapitata e registrata entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Fatture a cavallo d’anno

Tale facoltà non è stata però estesa alle operazioni effettuate in un anno d’imposta, la cui fatture sono ricevute nell’anno successivo. In tal caso, infatti, il diritto alla detrazione dell’imposta può essere esercitato soltanto nell’anno in cui viene ricevuta la fattura. L’identificazione della data di ricezione della fattura rappresenta quindi un momento rilevante ai fini dell’identificazione del momento a decorrere dal quale è possibile detrarre l’IVA. Sul tema, è opportuno ricordare che il momento di effettuazione non coincide necessariamente con la data di emissione della fattura, poiché quest’ultima può essere emessa entro 12 giorni dal momento di effettuazione dell’operazione, ai sensi dell’art. 21, comma 4, D.P.R. n. 633/1972. La data corrispondente al momento di effettuazione dell’operazione viene indicata nella fattura, mentre quella di trasmissione della stessa, come precisato anche dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 14/E/2019, è attestata in maniera inequivocabile dal Sistema di Interscambio.

Esempio n. 1

Si supponga di aver effettuato un acquisto in data 27 dicembre 2021 e che la relativa fattura sia stata emessa e ricevuta in data 4 gennaio 2022, la relativa IVA sarà ammessa in detrazione solo nel 2022 ossia solo nell’anno in cui si verificano sia il presupposto sostanziale sia quello formale per esercitare tale diritto. Quindi la fattura ricevuta nel 2022 potrà concorrere alla prima liquidazione IVA dell’anno (16 febbraio 2022 – supponendo di essere mensili) e fino al termine ultimo (30 aprile 2023) di presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa all’anno 2022.

Esempio n. 2

Si ipotizzi di aver effettuato un acquisto in data 23 ottobre 2021 e che la relativa fattura sia stata emessa e ricevuta in data 30 dicembre 2021, ma registrata solo l’anno dopo (in data 4 gennaio 2022). In tal caso, dato che entrambi i presupposti per l’esercizio del diritto alla detrazione si sono verificati nel 2021, la detrazione relativa a tale fattura di acquisto sarà ammessa al massimo entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa all’anno 2021 (ossia 30 aprile 2022).

Meccanismo di allerta della crisi di impresa nel 2022

Meccanismo di allerta della crisi di impresa nel 2022 creditori pubblici qualificati

Il DL 152/2021 ha previsto un meccanismo di allerta della Crisi d’impresa, per i creditori pubblici qualificati, INPS, Agenzia Entrate, Agenzia Entrate Riscossione, i quali  devono segnalare all’imprenditore e all’organo di controllo, il mancato pagamento di tasse e contributi, oltre una determinata soglia, invitando l’imprenditore a presentare istanza di Composizione Negoziata della Crisi, nel caso ne ricorrano i presupposti.
In particolare, per quanto riguarda gli importi dovuti e non versati, la segnalazione dovrà essere inviata:

  • dall’INPS, (entro 60 giorni dal superamento della soglia), in caso di ritardo di oltre 90 giorni nel versamento dei contributi previdenziali di ammontare superiore, per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati, al 30% di quelli dovuti nell’anno precedente, e, alla soglia di 15.000 euro; e, per quelle senza lavoratori subordinati, alla soglia di 5.000 euro;
  • dall’Agenzia delle Entrate,  (entro 60 giorni dal  termine di presentazione della LIPE), in presenza di un debito scaduto e non versato per l’IVA, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche (LIPE), superiore a 5.000 euro;
  • dall’Agenzia delle Entrate Riscossione, (entro 60 giorni dal superamento della soglia), in presenza di crediti affidati alla riscossione e scaduti da oltre 90 giorni, superiori, per le imprese individuali, a 100.000 euro, per le società di persone a 200.000 euro e, per le altre società, a 500.000 euro.

Il meccanismo di segnalazione si avvia nel 2022 – Le segnalazioni, cui sono tenuti i creditori pubblici qualificati, troveranno applicazione dall’anno 2022, in particolare:

  • per quanto riguarda l’INPS, le segnalazioni riguarderanno i debiti accertati dal 1° gennaio 2022;
  • per quanto riguarda l’Agenzia delle Entrate, le segnalazioni riguarderanno i debiti risultanti dalle comunicazioni relative al I trimestre 2022;
  • per l’Agenzia Entrate Riscossione, le segnalazioni verranno effettuate in relazione ai carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° luglio 2022.