Nella girandola impazzita di sospensioni e proroghe dei versamenti

Nella girandola impazzita di sospensioni e proroghe dei versamenti manca ancora una norma che possa salvare le due definizioni più importanti della “pace fiscale” del 2019

Fonte: Fiscal Focus

Uno degli obiettivi della nuova “pace fiscale” in arrivo, di cui tanto si parla, è quello di salvare la rottamazione ter ed il saldo e stralcio, che sono a forte rischio di decadenza. Finora, il Governo sta proseguendo con la girandola impazzita di sospensioni e proroghe dei pagamenti, ma non ha ancora emanato una norma per salvare la rottamazione ter ed il saldo e stralcio, cioè le due definizioni più importanti della “pace fiscale” del 2019, che hanno interessato circa due milioni di contribuenti. L’unica norma che si è occupata della rottamazione ter e del saldo e stralcio è quella contenuta nel cosiddetto decreto “rilancio”, che ha prorogato i pagamenti in scadenza nel 2020, che dovranno essere effettuati entro il 10 dicembre 2020, fermo restando che le rate scadute nel 2019 siano state regolarmente pagate (articolo 154, comma 1, lettera c), decreto – legge 19 maggio 2020, n. 34).

Con il differimento delle rate in scadenza nel 2020 per la rottamazione o per il saldo e stralcio, sono anche prorogate al 10 dicembre 2020 la seconda e terza rata delle somme dovute per il saldo e stralcio, in scadenza ordinaria il 31 marzo 2020 e il 31 luglio 2020. Le somme dovute per il saldo e stralcio potevano essere versate in unica soluzione entro il 30 novembre 2019, o in rate così suddivise:

  • il 35% con scadenza il 30 novembre 2019;
  • il 20% con scadenza il 31 marzo 2020 (ora, 10 dicembre 2020);
  • il 15% con scadenza il 31 luglio 2020 (ora, 10 dicembre 2020);
  • il 15% con scadenza il 31 marzo 2021;
  • il restante 15% con scadenza il 31 luglio 2021.

In caso di rateazione, si applicano gli interessi al tasso del 2% annuo e non si applicano le disposizioni generali in tema di rateazione dei debiti tributari. Al riguardo, si deve rilevare che gli interessi non devono essere calcolati per il periodo di proroga, nel rispetto del principio univoco e consolidato che la “proroga è gratuita”. Per i pagamenti in scadenza nel 2020, che potranno essere effettuati entro il 10 dicembre 2020, non è però applicabile la “tolleranza” di cinque giorni prevista ordinariamente per le altre rate, per garantire la sicura acquisizione nell’anno 2020 delle relative somme al bilancio dello Stato e degli altri enti creditori.

Quando si decade dalla rottamazione o dal saldo e stralcio– Si ricorda che si decade dalla rottamazione o dal saldo e stralcio se non si pagano interamente e tempestivamente le somme previste. In questo caso, riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza, sospesi in seguito alla presentazione della dichiarazione di adesione, e prosegue l’attività di riscossione dell’importo originario del debito, senza cioè considerare la definizione agevolata e senza possibilità di rateazione del debito. Gli eventuali versamenti effettuati, pur non producendo l’estinzione totale del debito, sono acquisiti a titolo di acconto degli importi compresi nel carico a ruolo.

Rottamazione e saldo e stralcio – Con la rottamazione ter, i contribuenti hanno potuto estinguere i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 31 dicembre 2017, senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora, o le somme aggiuntive. Con il saldo e stralcio, è stato possibile definire i debiti delle persone fisiche in grave e comprovata situazione di difficoltà economica e affidati all’agente della riscossione dal 2000 al 31 dicembre 2017, derivanti dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di accertamento a fini Irpef e Iva, per tributi, interessi e sanzioni. Si potevano definire anche i carichi derivanti dall’omesso versamento dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell’Inps, con esclusione di quelli chiesti a seguito di accertamento. Le persone fisiche, che hanno potuto accedere al saldo e stralcio, hanno beneficiato di sconti variabili dal 65% al 90%.

Definizioni agevolate da “salvare” – Considerato, però, che l’emergenza coronavirus non è finita, e molti cittadini sono in gravi difficoltà economiche, è facile pensare che saranno diversi i contribuenti che non potranno pagare le rate in scadenza il 10 dicembre 2020. I danni economici causati dall’emergenza del Covid-19, cosiddetto coronavirus, hanno mandato letteralmente in bolletta molti contribuenti, imprese e professionisti compresi. Soldi in giro ce ne sono pochi e per molti contribuenti, l’alternativa è tra mangiare o pagare le tasse. È evidente che, in questo caso, pagare le tasse diventa l’ultimo dei pensieri. In questo senso, visto che si parla, sempre più insistentemente, di una nuova “pace fiscale”, si può sperare in una ulteriore edizione della rottamazione e del saldo e stralcio, magari estesa fino ai carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 dicembre 2019. È evidente che, se il Governo non trova dei rimedi, il prolungarsi degli effetti del coronavirus comporterà gravi danni, sia per i cittadini, che rischiano di fallire, sia per l’erario, che rischia di non incassare il gettito preventivato dalla rottamazione ter e dal saldo e stralcio, o da altri pagamenti. Se è vero, com’è vero, che il periodo che si sta attraversando, a causa del coronavirus, è il peggiore dal dopoguerra, cioè dal 1945, una nuova pace fiscale deve essere fatta nel pieno rispetto del suo vero significato. L’obiettivo deve essere quello di eliminare, il più possibile, i contenziosi in corso e quelli che potrebbero nascere a seguito della rigidità delle norme.

Registratore telematico obbligatorio dal 1° gennaio 2021

Registratore telematico obbligatorio dal 1° gennaio 2021

Il registratore di cassa telematico a partire dal 1° gennaio 2021, diventerà di fatto obbligatorio per la generalità degli esercenti.

Dopo la proroga prevista dal decreto Rilancio, che ha di fatto esteso il periodo di moratoria sulle sanzioni relative allo scontrino elettronico, entro l’inizio del prossimo anno bisognerà farsi trovar pronti all’invio in real-time dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri.

Il termine per la trasmissione è di 12 giorni dall’effettuazione dell’incasso.

Per il momento, la trasmissione dei dati giornalieri da parte dei titolari di partita IVA con volume d’affari inferiore ai 400.000 euro è ammessa invece a cadenza mensile, senza incappare nelle pesanti sanzioni previste in caso di tardivo invio dello scontrino elettronico.

Un “periodo ponte” che però è destinato a finire, e per il quale appare inverosimile una nuova proroga. Il motivo per il quale diventa fondamentale dotarsi del registratore telematico o adeguare quello già posseduto è legato all’avvio della lotteria degli scontrini.

L’esercente dovrà trasmettere, su richiesta dell’acquirente, il codice lotteria all’Agenzia delle Entrate. Per gestire al meglio l’operazione, sarà necessario dotarsi di lettori ottici, collegati al registratore di cassa, e che consentiranno di evitare perdite di tempo ed aggravi di gestione.

Questo è il motivo che rende obbligatorio dotarsi di registratore telematico entro il 1° gennaio 2021.

Bisogna però specificare che le operazioni di memorizzazione e di trasmissione telematica dei corrispettivi possono essere effettuate anche tramite la procedura WEB disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, a titolo gratuito, CHE, OVVIAMENTE CONSIDERATO IL TERMINE DI 12 GIORNI PER LA TRASMISSIONE TELEMATICA DALL’EFFETTUAZIONE DELL’INCASSO, LO STUDIO NON POTRA’ PIU’ EFFETTUARE, come fatto in precedenza quando il termine era mensile.

Spetterà all’esercente scegliere se utilizzare il servizio gratuito o il registratore di cassa telematico. Fattore determinante nella scelta è la frequenza delle operazioni. Il RT risulta più idoneo nel caso di operazioni elevate, come per i bar, e ripetitive. La procedura web dell’Agenzia delle Entrate è invece più idonea nel caso di operazioni a bassa frequenza (come idraulici o falegnami).

SANZIONI

La mancata memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi, o quando gli stessi vengono memorizzati o trasmessi con dati incompleti o non veritieri, comporta l’applicazione delle sanzioni previste dal decreto legislativo n. 471/1997 (articolo 6, comma 3, e articolo 12, comma 2).
In particolare, la sanzione è pari al 100% dell’imposta relativa all’importo non correttamente documentato con un minimo di 500 euro.

È prevista, inoltre, la sanzione accessoria della sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività, ovvero dell’esercizio dell’attività stessa, nei casi più gravi di recidiva (quando nel corso di un quinquennio vengono contestate quattro distinte violazioni, compiute in giorni diversi).

Bonus registratore di cassa telematico, credito d’imposta fino a fine 2020

Ad accompagnare la scelta sull’acquisto del registratore telematico o sull’inserimento manuale dei dati c’è anche la possibilità di accedere al bonus del 50%, previsto per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2020.

I titolari di partita IVA, nel caso di acquisto di RT o adeguamento dei registratori di cassa in possesso, potranno accedere al credito d’imposta istituito per le spese sostenute nel 2019 e nel 2020.

Lo sconto fiscale sarà riconosciuto al commerciante come credito d’imposta, da utilizzare a partire dalla prima liquidazione IVA successiva al mese in cui è registrata la fattura d’acquisto o adattamento del registratore di cassa.

Il contributo del 50% sarà riconosciuto entro i seguenti limiti:

  • fino a un massimo di 250 euro in caso di acquisto;
  • fino a un massimo di 50 euro in caso di adattamento.

Il contributo consentirà di sostenere parte della spesa necessaria per l’adeguamento tecnologico. C’è tempo fino alla fine dell’anno e, considerando l’inevitabile aumento delle richieste dei nuovi RT, il consiglio è di muoversi per tempo, per evitare di arrivare in ritardo al nuovo appuntamento con il Fisco digitale fissato al 1° gennaio 2021.