DETRAZIONE ABBATTIMENTO BARRIERE

DETRAZIONE PER L’ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Lart. 1, comma 42, lett. a), L. n. 234/2021) ha introdotto al Decreto n.34/2020 un nuovo art.119-ter il quale prevede che ai contribuenti sia riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 relative alla realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti. La detrazione in parola può essere fruita direttamente in dichiarazione in cinque quote annuali di pari importo e spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute.
Tale detrazione inoltre andrà calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a:

  • a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
  • b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
  • c) euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

Il comma 3 della citata disposizione prevede che la detrazione del 75% spetti anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell’impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.

Infine il successivo comma 4 dispone che ai fini dell’accesso alla detrazione, gli interventi previsti dall’articolo in commento devono necessariamente e inderogabilmente rispettare i requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14/6/1989 avente ad oggetto “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche.”

ESTEROMETRO: regole tecniche di trasmissione

Esterometro: nuovamente adeguate le regole tecniche di trasmissione

Autore: Sandra Pennacini – Fonte: Fiscal Focus

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 374343 /2021 del 23 dicembre 2021 viene apportata l’ennesima variazione al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 89757 del 30 aprile 2018, avente ad oggetto “Regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere e per l’attuazione delle ulteriori disposizioni di cui all’articolo 1, commi 6, 6bis e 6ter, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127”.

La modifica altro non rappresenta che la necessaria “retromarcia” rispetto alla precedente variazione in ordine temporale, di cui al Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 28 ottobre 2021, alla luce della variazione apportata dal D.L. 146/2021, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, che ha spostato avanti di sei mesi il termine a partire dal quale non sarà più possibile utilizzare lo strumento “esterometro” (comunicazione delle operazioni transfrontaliere) per trasmettere al Sistema di Interscambio i dati relativi alle operazioni effettuate e ricevute da e verso operatori stranieri.

L’obbligo di utilizzare il tracciato di fatturazione elettronica per la trasmissione di tali operazioni è infatti passato dal 1° gennaio 2022 (in forza di quanto previsto dall’articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 come modificato dall’articolo 1, comma 1103, della legge 30 dicembre 2020, n. 178), al 1° luglio 2022, alla luce dell’ulteriore variazione apportata dall’articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 a cura del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215 , articolo 5.

In estrema sintesi, sino alle operazioni effettuate fino al 30 giugno 2022, vengono mantenute le pregresse modalità, e quindi:

  • Per le operazioni attive (fatture emesse) è possibile alternativamente:
    • Predisporre ed inviare, per ogni operazione attiva, di un file conforme al tracciato e alle regole tecniche della fatturazione elettronica, da trasmettere al Sistema di interscambio, impostando il campo del tracciato “codice destinatario” con un valore convenzionale (XXXXXXX), in tal modo evitando di dover predisporre il cd. “esterometro”. Per la trasmissione delle fatture emesse al SDI devono essere rispettati i termini ordinari;
    • Emettere fattura esclusivamente in modalità analogica, e poi trasmettere i dati al Sistema di Interscambio tramite la comunicazione delle operazioni transfrontaliere, a cadenza trimestrale, entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento. Nella comunicazione (esterometro) vengono riepilogati i dati fiscali di tutte le operazioni effettuate verso operatori stranieri nel trimestre di riferimento.
  • Per le operazioni passive (fatture ricevute) è possibile alternativamente:
    • Predisporre ed inviare, per ogni operazione passiva, di un file conforme al tracciato e alle regole tecniche della fatturazione elettronica, da trasmettere al Sistema di interscambio, relativo all’operazione di integrazione IVA / autofattura, utilizzando i “tipi documento” TD17 in caso di acquisto di servizi UE ed extra UE, TD18 per gli acquisti intracomunitari e TD19 per gli altri casi previsti dall’articolo 17 comma 2del D.P.R. 633/72. Il documento deve essere predisposto con data pari a quella di ricevimento della fattura estera, o comunque ricadente entro la fine del mese di ricevimento, e trasmesso entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione.
    • Trasmettere i dati al Sistema di Interscambio tramite esterometro, a cadenza trimestrale, entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.

L’esterometro, in forza di quanto previsto dalla scorsa legge di bilancio L. 178/2020, doveva venir meno a partire dal 1° gennaio 2022, e le uniche modalità di gestione dei rapporti intrattenuti con soggetti esteri a partire dal 2022 dovevano essere l’emissione di fattura elettronica “con le 7 X”, per le operazioni attive, e l’emissione dei tipi documento TD17 – TD18 e TD19 per gli acquisti da soggetti esteri.

Invece, come si è detto, con la legge 17 dicembre 2021, n. 215, è stato nuovamente modificato il comma 3-bis dell’articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, prevedendo che l’esterometro possa essere utilizzato ancora per tutto il primo semestre 2022, e quindi le nuove modalità di trasmissione esclusivamente con formato e-fattura diverranno obbligatorie solo a partire dalle operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022.

Il provvedimento qui in esame, pertanto, allinea le specifiche tecniche a questa proroga, rendendo nuovamente possibile trasmettere “esterometro” anche per le operazioni che saranno effettuate dal 1° gennaio 2022 sino a tutto il 30 giugno 2022.

Resta fermo il fatto che coloro i quali vorranno utilizzare il tracciato della e-fattura per la gestione dei rapporti con l’estero, sia attivi che passivi, già a partire dal 1° gennaio 2022 potranno farlo (tali modalità sono già attualmente operative), ed in tal caso non saranno tenuti a presentare la comunicazione delle operazioni transfrontaliere.

Bonus Edilizi

Superbonus 110%

La Legge di Bilancio 2022 ha introdotto una proroga del Superbonus 110% con scadenze differenziate in base al soggetto beneficiario.

Il superbonus viene prorogato al 31 dicembre 2025 (con una diminuzione della percentuale di aiuto che passa dal 110% del 2022 e 2023, al 70% nel 2024 ed al 65% nel 2025) nel caso di:

  • Condomini per i lavori sulle parti comuni condominiali e persone fisiche per interventi effettuati sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio;
  • Persone fisiche proprietarie uniche o in comproprietà di edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate per i lavori sulle parti comuni condominiali e per quelli sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso edificio interamente posseduto;
  • Per le onlus, associazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale.

Il superbonus viene prorogato invece al 30 giugno 2023 (oppure al 31 dicembre 2023 se entro il 30 giugno 2022 vengono effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo) per:

  • Gli Istituti autonomi case popolari (IACP) per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà o gestiti per conto dei Comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica, nonché per le persone fisiche per interventi effettuati sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso edificio;
  • Gli Enti aventi le stesse finalità sociali degli IACP, per gli stessi interventi di cui sopra
  • Le Cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

Per le persone fisiche che effettuano interventi su unità unifamiliari o unità funzionalmente autonome (le famose villette) la proroga del superbonus arriva al 30 giugno 2022 (oppure al 31 dicembre 2022 se entro il 30 giugno 2022 vengono effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo), senza più limiti legati all’ISEE o alla fatto che l’immobile sia adibito a prima abitazione.

Inoltre sono soppressi i termini specifici previsti per l’applicazione della detrazione al 110% nei casi di installazione di impianti solari fotovoltaici (31 dicembre 2021) nonché per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (30 giugno 2022).

La legge di bilancio 2022 ha stabilito che le proroghe del 110% si applicano anche per la realizzazione degli interventi trainati e ha ampliato il set di prezziari utilizzabili per la congruità dei prezzi.

Proroga dei bonus ristrutturazione 50% ed efficientamento energetico al 65%

Le agevolazioni sono infatti estese per 3 anni e “prevedono aliquote di incentivo del 50% e del 65%, comprese le maggiorazioni di quest’ultima (70-75 e 80-85%) per interventi di miglioramento energetico più rafforzato e miglioramento sotto il profilo sismico”, aveva infatti spiegato all’epoca il ministro.

Sono prorogati al 31 dicembre 2024:

  • l’ecobonus, cioè la detrazione fiscale del 65% per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica degli edifici;
  • il bonus ristrutturazioni, la detrazione al 50%, fino ad una spesa massima di 96.000 euro, per gli interventi di ristrutturazione edilizia.

Bonus mobili 2022

L’agevolazione per l’acquisto di arredi e grandi elettrodomestici legata a lavori di ristrutturazione dell’immobile è di 10mila euro per il 2022, salvo tornare a calare a 5mila euro per il 2023 e il 2024.

Bonus abbattimento barriere architettoniche: la detrazione al 75%

La Legge di Bilancio 2022 ha lanciato un nuovo bonus appositamente rivolto a queste tipologie di intervento, caratterizzato da una detrazione al 75%, per una spesa ammessa pari a:

  • 50mila euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
  • 40mila euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
  • 30mila euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

La detrazione spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti di case ed edifici funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché in caso di sostituzione dell’impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.

Anche il bonus barriere architettoniche potrà beneficiare della cessione o dello sconto in fattura, al posto delle canoniche detrazioni fiscali.

Bonus facciate al 60%

L’aliquota del bonus facciate, dal 2022 scenderà al 60%.

Proroga del bonus verde al 2024

Fino al 2024 anche per il bonus verde, la detrazione al 36% delle spese documentate fino a 5.000 euro, per interventi su giardini e aree verdi.

Proroga cessione del credito 

La Legge di bilancio 2022 ha prorogato:

  • Agli anni 2022, 2023 e 2024 la facoltà dei contribuenti di usufruire delle detrazioni fiscali concesse per gli interventi in materia edilizia ed energetica, alternativamente, sotto forma di sconto in fattura o credito d’imposta cedibile anche a banche e intermediari finanziari;
  • Al 31 dicembre 2025 la facoltà di optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, al posto della detrazione fiscale, per le spese sostenute per gli interventi coperti dal Superbonus.

Detrazione IVA per le fatture 2021 ricevute nel 2022

Detrazione IVA per le fatture 2021 ricevute nel 2022

Le fatture relative ad acquisti effettuati nel 2021 ma ricevute e registrate nel 2022 permettono la detrazione dell’IVA solo nel 2022.

Le fatture relative ad acquisti effettuati nel 2021 ma ricevute nel 2022 permettono la detrazione IVA solo nel 2022. Lo si evince non solo dalle previsioni del decreto IVA (art. 19) – che, nel disciplinare il diritto alla detrazione dell’imposta, lo subordina al verificarsi di un doppio requisito (sostanziale e formale) – ma anche dalla formulazione dell’art. 1, comma 1, D.P.R. n. 100/1998, che concede la possibilità di esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente.

Detrazione dell’IVA

La disciplina della detrazione IVA ex art. 19, D.P.R. n. 633/1972 ha subito significative modifiche ad opera della Manovra correttiva 2017 (D.L. n. 50/2017) che ha di fatto ridotto l’intervallo temporale entro cui la detrazione può essere esercitata. Nello specifico, alla luce delle modifiche e dei chiarimenti resi dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 1/E del 2018, il diritto alla detrazione può essere esercitato al verificarsi della duplice condizione:

– sostanziale: esigibilità dell’imposta (coincidente con l’effettuazione dell’operazione in base ai criteri di cui all’art. 6, D.P.R. n. 633/1972);

– formale: possesso di una valida fattura (redatta conformemente alle disposizioni di cui all’art. 21, D.P.R. n. 633/1972).

Pertanto, in termini concreti, nel caso di cessione di beni mobili, verificata l’effettuazione dell’operazione, ossia che i beni siano stati spediti o consegnati al cliente, per poter detrarre è necessario che il soggetto riceva la relativa fattura e la registri entro il giorno 15 del mese successivo per far partecipare l’IVA alla liquidazione del periodo relativa al mese di effettuazione dell’operazione. Il dubbio che però si era posto a seguito delle modifiche introdotte nel 2017 era se le suddette condizioni dovessero necessariamente verificarsi nello stesso mese affinché l’IVA potesse concorrere nella liquidazione relativa al mese stesso. Intervenendo sulla formulazione dell’art. 1, comma 1, D.P.R. n. 100/1998, l’art. 14 del D.L. n. 119/2018 ha risolto il problema. Infatti, tenendo conto dei termini connessi all’emissione della fattura, soprattutto con specifico riferimento alla fattura elettronica, che potrebbe essere recapitata oltre il periodo in cui l’imposta diventa esigibile, viene concessa la possibilità di esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente. In altri termini, è ammessa nella liquidazione da effettuarsi entro il 16 del mese successivo anche l’IVA relativa alle operazioni effettuate nel mese precedente ma con ricezione e registrazione della relativa fattura entro tale data (la norma fa riferimento ai contribuenti con liquidazione IVA mensile, ma analoghe considerazioni dovrebbero valere anche per i contribuenti con liquidazione IVA trimestrale). In questo modo, quindi, viene concesso al cessionario/committente di poter computare l’IVA addebitatagli nelle fatture ricevute nella liquidazione del periodo in cui l’operazione si considera effettuata e quindi l’imposta è diventata esigibile, ma solo a condizione che la fattura sia stata recapitata e registrata entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Fatture a cavallo d’anno

Tale facoltà non è stata però estesa alle operazioni effettuate in un anno d’imposta, la cui fatture sono ricevute nell’anno successivo. In tal caso, infatti, il diritto alla detrazione dell’imposta può essere esercitato soltanto nell’anno in cui viene ricevuta la fattura. L’identificazione della data di ricezione della fattura rappresenta quindi un momento rilevante ai fini dell’identificazione del momento a decorrere dal quale è possibile detrarre l’IVA. Sul tema, è opportuno ricordare che il momento di effettuazione non coincide necessariamente con la data di emissione della fattura, poiché quest’ultima può essere emessa entro 12 giorni dal momento di effettuazione dell’operazione, ai sensi dell’art. 21, comma 4, D.P.R. n. 633/1972. La data corrispondente al momento di effettuazione dell’operazione viene indicata nella fattura, mentre quella di trasmissione della stessa, come precisato anche dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 14/E/2019, è attestata in maniera inequivocabile dal Sistema di Interscambio.

Esempio n. 1

Si supponga di aver effettuato un acquisto in data 27 dicembre 2021 e che la relativa fattura sia stata emessa e ricevuta in data 4 gennaio 2022, la relativa IVA sarà ammessa in detrazione solo nel 2022 ossia solo nell’anno in cui si verificano sia il presupposto sostanziale sia quello formale per esercitare tale diritto. Quindi la fattura ricevuta nel 2022 potrà concorrere alla prima liquidazione IVA dell’anno (16 febbraio 2022 – supponendo di essere mensili) e fino al termine ultimo (30 aprile 2023) di presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa all’anno 2022.

Esempio n. 2

Si ipotizzi di aver effettuato un acquisto in data 23 ottobre 2021 e che la relativa fattura sia stata emessa e ricevuta in data 30 dicembre 2021, ma registrata solo l’anno dopo (in data 4 gennaio 2022). In tal caso, dato che entrambi i presupposti per l’esercizio del diritto alla detrazione si sono verificati nel 2021, la detrazione relativa a tale fattura di acquisto sarà ammessa al massimo entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa all’anno 2021 (ossia 30 aprile 2022).

Meccanismo di allerta della crisi di impresa nel 2022

Meccanismo di allerta della crisi di impresa nel 2022 creditori pubblici qualificati

Il DL 152/2021 ha previsto un meccanismo di allerta della Crisi d’impresa, per i creditori pubblici qualificati, INPS, Agenzia Entrate, Agenzia Entrate Riscossione, i quali  devono segnalare all’imprenditore e all’organo di controllo, il mancato pagamento di tasse e contributi, oltre una determinata soglia, invitando l’imprenditore a presentare istanza di Composizione Negoziata della Crisi, nel caso ne ricorrano i presupposti.
In particolare, per quanto riguarda gli importi dovuti e non versati, la segnalazione dovrà essere inviata:

  • dall’INPS, (entro 60 giorni dal superamento della soglia), in caso di ritardo di oltre 90 giorni nel versamento dei contributi previdenziali di ammontare superiore, per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati, al 30% di quelli dovuti nell’anno precedente, e, alla soglia di 15.000 euro; e, per quelle senza lavoratori subordinati, alla soglia di 5.000 euro;
  • dall’Agenzia delle Entrate,  (entro 60 giorni dal  termine di presentazione della LIPE), in presenza di un debito scaduto e non versato per l’IVA, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche (LIPE), superiore a 5.000 euro;
  • dall’Agenzia delle Entrate Riscossione, (entro 60 giorni dal superamento della soglia), in presenza di crediti affidati alla riscossione e scaduti da oltre 90 giorni, superiori, per le imprese individuali, a 100.000 euro, per le società di persone a 200.000 euro e, per le altre società, a 500.000 euro.

Il meccanismo di segnalazione si avvia nel 2022 – Le segnalazioni, cui sono tenuti i creditori pubblici qualificati, troveranno applicazione dall’anno 2022, in particolare:

  • per quanto riguarda l’INPS, le segnalazioni riguarderanno i debiti accertati dal 1° gennaio 2022;
  • per quanto riguarda l’Agenzia delle Entrate, le segnalazioni riguarderanno i debiti risultanti dalle comunicazioni relative al I trimestre 2022;
  • per l’Agenzia Entrate Riscossione, le segnalazioni verranno effettuate in relazione ai carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° luglio 2022.

Nuovi limiti contante 1/01/2022

NUOVI LIMITI CONTANTE

Dal 1° gennaio 2022 i pagamenti con denaro contante effettuati a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche dovranno essere inferiori alla soglia di mille euro. I soggetti (debitore e creditore) coinvolti in operazioni di pagamento o comunque di trasferimento di denaro contante ultrasoglia rischiano la sanzione minima di mille euro e massima di 50 mila euro.

Le conseguenze, in termini di Antiriciclaggio, che scaturiscono dall’applicazione della nuova e minore soglia di spendibilità del contante riguardano anche le operazioni di frazionamento artificioso che espongono al rischio di contestazione per “operazione frazionata”.

Il divieto di trasferimento di contante ultrasoglia, infatti, riguarda anche i casi in cui il pagamento venga realizzato “attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni ferma restando la sussistenza dell’operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale”.

Continuano a ritenersi ammessi i frazionamenti previsti da prassi commerciali o frutto della libertà contrattuale delle parti, purché se ne possa dare prova documentale.

A tal fine, per evitare di incorrere nella contestazione della violazione, è necessario che le parti sottoscrivano un accordo contrattuale che preveda il pagamento rateale e la modalità di pagamento, stando attenti ad annotare in fattura il pagamento avvenuto, di volta in volta, oltre al rilascio della quietanza, firmata e datata dal soggetto creditore.

Legge di Bilancio 2022

LEGGE DI BILANCIO 2022

 

FISCO 

Modifica tassazione Irpef – soppressa l’aliquota del 41%, la seconda aliquota si abbassa dal 27% al 25% e la terza passa dal 38 al 35% ricomprendendovi i redditi fino a 50.000 euro, mentre i redditi sopra i 50.000 euro vengono tassati al 43%.

Cambiano le detrazioni per redditi da lavoro dipendente e assimilati, da lavoro autonomo e da pensione.

Trattamento integrativo – Trattamento integrativo previsto per i soggetti con un reddito fino a 15.000 euro, i soggetti con reddito superiore alla predetta soglia ma inferiore a 28.000 euro potranno ricevere il contributo a condizione che la somma delle detrazioni d’imposta, limitatamente agli oneri sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2021, e delle rate, relative alle altre detrazioni per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021, sia di ammontare superiore all’imposta lorda.
Qualora ricorrano tali condizioni, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare, comunque non superiore a 1.200 euro, determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni suelencate e l’imposta lorda.

Irap– Esclusione dall’imposta regionale sulle attività produttive per le persone fisiche imprenditori e professionisti.

Fondo transizione industriale- Viene istituito un fondo per la transizione industriale con l’obiettivo di favorire l’adeguamento del sistema produttivo nazionale alle politiche europee in materia di lotta ai cambiamenti climatici attraverso agevolazioni alle imprese finalizzate alla realizzazione di investimenti per l’efficientamento energetico, per il riutilizzo e l’impiego produttivo di materie prime e di materie riciclate, nonché per la cattura, il sequestro e il riutilizzo della CO2.

Esenzione bollo – Estesa a tutto il 2022 l’esenzione dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria per i certificati anagrafici rilasciati in modalità telematica.

Agevolazioni edilizie – Viene prorogato il Superbonus 110%, con scadenze differenziate in base al soggetto beneficiario.

Per i condomini e le persone fisiche viene prevista una proroga al 2025 con una progressiva diminuzione della percentuale di detrazione, dal 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 fino al 65% per quelle sostenute nell’anno 2025.
Viene escluso l’obbligo del visto di conformità e dell’asseverazione della congruità dei prezzi, introdotti dal DL antifrodi in caso di opzione per la cessione del credito o sconto in fattura relativa ai bonus minori, per le opere di edilizia libera e per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, fatta eccezione per gli interventi relativi al bonus facciate.

Sono prorogate fino al 2024:

  • le detrazioni spettanti per le spese sostenute per interventi di efficienza energetica, di ristrutturazione edilizia, nonché per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici;
  • il bonus verde.

Il bonus facciate è prorogato per il 2022 con percentuale di detraibilità ridotta dal 90 al 60%.

Barriere architettoniche – Dal 1° gennaio 2022 è prevista una detrazione del 75% finalizzata all’abbattimento delle barriere architettoniche per tutto il 2022, con un limite di spesa variabile a seconda dell’immobile. Per gli edifici unifamiliari il limite è fissato a 50.000 euro, 40.000 euro per condomini di piccole entità e 30.000 euro per condomini con almeno 8 unità immobiliari.

Nuova Sabatini e Fondo di Garanzia – A sostegno delle imprese vengono rifinanziate anche la Nuova Sabatini con 900 milioni di euro complessivi dal 2022 al 2026 e il Fondo di garanzia con ulteriori 3 miliardi fino al 2027.

Crediti d’imposta – Prorogati alcuni crediti d’imposta. In particolare:

  • il credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, viene prorogato sino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2031, mantenendo, fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022, la misura di fruizione già prevista, pari al 20% e nel limite di 4 milioni di euro;
  • il credito d’imposta per le attività di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica è prorogato fino al periodo d’imposta 2025, mantenendo, per i periodi d’imposta 2022 e 2023, la misura del 10%;
  • il credito d’imposta per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, è prorogato sino al periodo d’imposta 2025 ed è riconosciuto, per il periodo d’imposta 2022, nella misura già prevista, e pari al 15%, nel limite di 2 milioni di euro;
  • il credito d’imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle piccole e medie imprese è prorogato per tutto il 2022 con importo massimo ridotto da 500.000 a 200.000 euro.

Patent box – Viene modificata la disciplina del nuovo patent box, contenuta nell’articolo 6 del DLn. 146/2021, elevando dal 90 al 110% la maggiorazione fiscale dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a beni immateriali giuridicamente tutelabili e, dall’altro lato, restringendo il novero dei beni agevolabili ai brevetti o ai beni comunque giuridicamente tutelati. Allo stesso tempo, viene eliminato il divieto di cumulo tra il Patent box e il credito di imposta per ricerca e sviluppo e ridisegna il regime transitorio.

Eventi sismici– Esentate per il 2022 dal canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, le attività con sede legale od operativa nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Vengono inoltre prorogate specifiche esenzioni tariffarie e l’esenzione Imu per i fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici.

Ulteriori interventi fiscali – Estesa al 2022 l’esenzione ai fini Irpef – già prevista per gli anni dal 2017 al 2021 – dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. Il limite annuo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili viene elevato a 2 milioni di euro.

Delocalizzazioni– Per garantire la salvaguardia del tessuto occupazionale e produttivo, i datori di lavoro con più di 250 dipendenti che intendano procedere alla chiusura di una sede, stabilimento, o reparto autonomo situato nel territorio nazionale, con cessazione definitiva della relativa attività, licenziando almeno 50 lavoratori, 90 prima dovranno darne comunicazione per iscritto alle rappresentanze sindacali aziendali e, contestualmente, alle regioni interessate, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Mise e all’Anpal.

Bonus tv e decoder– Rifinanziati gli incentivi per i bonus tv – decoder. Inoltre, i cittadini over 70, con un reddito inferiore a 20 mila, potranno ricevere il decoder direttamente a domicilio.

PREVIDENZA E LAVORO

Disposizioni in materia previdenziale – Introduzione della c.d. Quota 102 che consente il pensionamento anticipato ai soggetti che nel corso del 2022 raggiungano i requisiti di età anagrafica pari a 64 anni e di anzianità contributiva pari a 38 anni.

L’APE Sociale, viene prorogata a tutto il 2022 l’applicazione sperimentale dell’istituto e ridotto da 36 a 32 anni il requisito dell’anzianità contributiva per l’accesso all’anticipo pensionistico per gli operai edili e per i ceramisti e conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta.

Proroga per il 2022 anche il trattamento pensionistico anticipato “Opzione donna” nei confronti delle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2021 hanno maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un’età pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e a 59 anni per le lavoratrici autonome.

Introdotto anche il prolungamento del periodo di sperimentazione del contratto di espansione agli anni 2022 e 2023, con la previsione che per i medesimi anni il limite minimo di unità lavorative in organico per poter accedere al beneficio non può essere inferiore a 50.

Trattamenti di integrazione salariale– La Legge di Bilancio 2022 estende l’ambito di applicazione dei trattamenti ordinari e straordinari sia ai lavoratori a domicilio sia alle tipologie di lavoratori apprendisti finora escluse e riduce il requisito di anzianità di effettivo lavoro da 90 a 30 giorni, prevedendo che, ai fini dell’applicazione delle norme in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, le soglie relative al numero di dipendenti del datore di lavoro devono ritenersi comprensive di tutti i lavoratori (subordinati), inclusi i dirigenti, i lavoratori a domicilio e gli apprendisti.

Da segnalare altresì – con riferimento ai periodi di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022 – l’unificazione del limite massimo della misura del trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale, nonché la modifica della disciplina sul contributo addizionale a carico del datore di lavoro previsto in caso di ammissione ai trattamenti ordinari o straordinari di integrazione salariale.

La Manovra opera anche una revisione delle norme in materia di compatibilità con attività lavorativa dei trattamenti ordinari o straordinari di integrazione salariale e modifica la disciplina dell’ambito dei datori di lavoro per i quali possono trovare applicazione i trattamenti straordinari di integrazione salariale ed i relativi obblighi contributivi.

Politiche attive e incentivi all’occupazione – In materia di politiche attive, la Manovra dispone il rifinanziamento del reddito di cittadinanza e prevede la modifica della disciplina sostanziale del suddetto beneficio economico, stanziando ulteriori risorse per far fronte agli oneri di funzionamento dei centri per l’impiego.

In tema di incentivi all’occupazione, invece, si segnala il riconoscimento dell’esonero contributivo previsto dalla normativa vigente per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2021 e nel 2022 ai datori di lavoro privati che, nel medesimo periodo, assumono a tempo indeterminato lavoratori subordinati provenienti da imprese in crisi indipendentemente dalla loro età anagrafica, nonché il riconoscimento, in via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, relativi ai rapporti di lavoro dipendente, di un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità e la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore.

Previsti, inoltre:

  • la proroga per il 2022 dello sgravio contributivo totale per i contratti di apprendistato di primo livello, stipulati nel medesimo anno, riconosciuto in favore dei datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti con contratto di apprendistato di primo livello pari o inferiore a nove;
  • l’esonero totale dei contributi previdenziali complessivi a carico dei datori di lavoro, alle società cooperative che si costituiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2022, nel limite di 6.000 euro su base annua, e per un periodo massimo di ventiquattro mesi dalla data della costituzione della società cooperativa.

Ulteriori misure– Tra le altre misure, si segnala che la Legge di Bilancio rende strutturale, dal 2022, il congedo di paternità sia obbligatorio che facoltativo, confermandone la durata, pari, rispettivamente, a 10 giorni e ad un giorno. Inoltre, in via sperimentale e per un anno, vengono ridotti del 50% i contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato.

Previsti, altresì, l’estensione della NASpI agli operai agricoli a tempo indeterminato delle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci e la modifica la disciplina dell’indennità di disoccupazione cosiddetta DIS-COLL in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1 °gennaio 2022.

Assegno Unico– Dal prossimo 1° gennaio 2022 sarà possibile presentare la domanda per l’Assegno unico universale, che sarà pagato a partire da marzo e andrà a sostituire le altre prestazioni e detrazioni.
In particolare, l’Assegno unico assorbirà:

  • il premio alla nascita o all’adozione (Bonus mamma domani);
  • l’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori;
  • gli assegni familiari ai nuclei familiari con figli e orfanili;
  • l’assegno di natalità (cd. Bonus bebè),
  • le detrazioni fiscali per figli fino a 21 anni.

Non assorbirà né limiterà, invece, gli importi del bonus asilo nido.

L’assegno, come noto, viene attribuito per ogni figlio minorenne a carico e fino alla maggiore età e, al ricorrere di determinate condizioni, fino al compimento dei 21 anni di età (in caso di figli a carico con disabilità è riconosciuto senza limiti di età).
L’importo dell’assegno è proporzionale al valore ISEE , quindi serve per fare la domanda anche se non è obbligatorio. Chi non presenta l’ ISEE, infatti, avrà l’importo minimo e potrà comunque presentarlo in un secondo momento.

Quanto alla presentazione della domanda, con una nota diffusa ieri, l’Inps ha precisato che non c’è alcuna fretta poiché se presentata entro il 30 giugno 2022 saranno comunque riconosciuti gli arretrati da marzo. Per le domande presentate dal 1° gennaio al 28 febbraio 2022 il pagamento è previsto a marzo, per le domande presentate successivamente il pagamento sarà effettuato il mese successivo alla presentazione delle stesse. Per i nuovi nati l’assegno unico decorre dal settimo mese di gravidanza.