La pandemia ha provocato un manicomio fiscale

La pandemia ha provocato un manicomio fiscale

Il Governo prosegue nella girandola impazzita di differimenti e sospensioni di adempimenti e versamenti, generando una enorme confusione difficile da gestire

Fonte: Fiscal Focus

Contribuenti e professionisti in preda a continue crisi di nervi a causa delle cosiddette norme di favore emanate a seguito dell’emergenza Covid – 19, detto coronavirus. Il Governo continua nella girandola impazzita di proroghe e sospensione dei termini di pagamento delle scadenze fiscali e previdenziali, che rischiano di creare più danni che benefici, anche perché stanno comportando una continua moltiplicazione delle scadenze, difficile da gestire per i contribuenti e per gli stessi enti creditori. Le norme sono così confusionarie che, anche per i commercialisti e gli altri addetti ai lavori, sta diventando un’impresa quasi impossibile individuare quali sono i contribuenti ammessi alla proroga o alla sospensione e quali pagamenti sono sospesi o prorogati. Con il cosiddetto decreto “ristori – quater”, decreto – legge 30 novembre 2020, n. 157, è anche prevista una norma, articolo 23 “fondo perequativo”, in base alla quale per alcuni contribuenti, che registrano una significativa perdita degli incassi, potrà essere previsto l’esonero totale o parziale dalla ripresa dei versamenti fiscali e contributivi sospesi o prorogati. La confusione è al massimo e la situazione è resa ancora più complicata perché alcune norme prevedono benefici in base alla perdita degli incassi del 2020 rispetto a quelli del 2019 e alla collocazione dell’ambito territoriale dei contribuenti, se sono in zona gialla, rossa o arancione, con l’aggravante che deve essere correttamente individuato il periodo in cui si entra o si esce dalle zone fiscalmente “agevolate”.

Per le zone rosse o arancioni vale la foto al 26 novembre – Nel cosiddetto decreto “ristori quater”, la situazione delle zone gialle, arancioni o rosse, è quella fotografata al 26 novembre 2020. Ne consegue che, ai fini delle proroghe disposte dal “ristori quater”, sono considerate zone rosse la Valle d’Aosta, la provincia di Bolzano, la Toscana, l’Abruzzo e la Campania, ancora oggi zone rosse, ma anche Piemonte, Lombardia e Calabria, non più zone rosse, ma che avevano quel colore fino alla mezzanotte di sabato 28 novembre 2020.

La proroga degli acconti– Per i contribuenti che beneficiano della proroga degli acconti di novembre 2020 delle imposte sui redditi e dell’Irap, che si possono “spostare” dal 30 novembre 2020 al 30 aprile 2021, si è posto il dubbio se la proroga ha effetto anche sugli acconti diversi dalle imposte sui redditi e Irap in scadenza lo stesso 30 novembre 2020. Di norma, nel momento in cui è stata disposta la proroga per la seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’Irap, il differimento è stato esteso anche alle imposte sostitutive dovute dai contribuenti forfettari e minimi, alla cedolare secca sulle locazioni, all’Ivie (imposta sul valore degli immobili all’estero), all’Ivafe (imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero) e ai contributi Inps. Ciò per la ragione che si tratta di acconti che devono essere versati entro gli stessi termini previsti per gli acconti delle imposte sui redditi.

Il “rimedio” per salvare le rottamazioni ed il saldo e stralcio –Al di là delle future proroghe, è indispensabile che il Governo ponga rimedio alla norma che prevede la decadenza dalla rottamazione o dal saldo e stralcio se non si pagano interamente e tempestivamente le somme previste. La norma va cambiata in modo da consentire il ravvedimento, in caso di pagamenti tardivi, con la riduzione della sanzione del 30% sulle rate non pagate, con l’aggiunta degli interessi legali, così come avviene, ad esempio, nel caso di tardivi od omessi versamenti delle rate successive alla prima per la chiusura delle liti pendenti. È evidente che, se il Governo non trova dei rimedi, il prolungarsi degli effetti del coronavirus comporterà gravi danni, sia per i cittadini, che rischiano di fallire, sia per l’erario, che rischia di non incassare il gettito preventivato dalla rottamazione ter e dal saldo e stralcio.

Le regole per la rottamazione e saldo e stralcio– Con la rottamazione ter, i contribuenti hanno potuto estinguere i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 31 dicembre 2017, senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora, o le somme aggiuntive. Con il saldo e stralcio, è stato possibile definire i debiti delle persone fisiche in grave e comprovata situazione di difficoltà economica e affidati all’agente della riscossione dal 2000 al 31 dicembre 2017, derivanti dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di accertamento ai fini Irpef e Iva, per tributi, interessi e sanzioni. Si potevano definire anche i carichi derivanti dall’omesso versamento dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell’Inps, con esclusione di quelli chiesti a seguito di accertamento. Le persone fisiche, che hanno potuto accedere al saldo e stralcio, hanno beneficiato di sconti variabili dal 65% al 90%.

Proroghe confusionarie e insufficienti– Le proroghe finora concesse sono state disordinate e insufficienti. Il rischio è che, come già successo in passato, la confusione comporterà l’emissione delle cosiddette cartelle pazze, con contestazioni e conseguente contenzioso. Sembra un paradosso, ma l’esperienza non insegna nulla. Dopo ogni evento calamitoso, terremoti, alluvioni, o altre emergenze straordinarie, fanno seguito le liti con il Fisco, che non finiscono mai. Un esempio in questo senso è quello che riguarda i contribuenti siciliani delle tre province di Catania, Siracusa e Ragusa, colpiti dal sisma del 1990. Una norma sbagliata consentì di chiudere i conti del triennio 1990-1992, pagando al Fisco solo il 10%. Chi non aveva pagato nulla, risparmiò il 90%, mentre chi aveva fatto il proprio dovere pagando tutto, venne beffato, salvo aprire il contenzioso per ottenere il rimborso di quanto pagato in più, contenzioso che, a distanza di molti anni, coinvolge ancora decine di migliaia di contribuenti.

Note: la situazione delle zone gialle, arancioni o rosse, è quella fotografata al 26 novembre 2020. Ne consegue che, ai fini delle proroghe disposte dal “ristori quater”, sono considerate zone rosse la Valle d’Aosta, la provincia di Bolzano, la Toscana, l’Abruzzo e la Campania, ancora oggi zone rosse, ma anche Piemonte, Lombardia e Calabria, non più zone rosse, ma che avevano quel colore fino alla mezzanotte di sabato 28 novembre 2020.

I territori con un livello di rischio alto– Con ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 276 del 5 novembre 2020, «allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus covid-19, ferme restando le misure previste nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, le misure di cui all’articolo 2 del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020 sono applicate nei territori di cui all’allegato 1 e le misure di cui all’articolo 3 del medesimo decreto sono applicate nei territori di cui all’allegato 2». L’allegato 1 comprende le regioni Puglia e Sicilia, cosiddette zone arancione; l’allegato 2 comprende le regioni Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta, cosiddette zone rosse. Con l’ordinanza del Ministro della salute, del 10 novembre 2020, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 280 del 10 novembre 2020, sono comprese tra le cosiddette zone arancioni anche le regioni Abruzzo, Basilicata, Liguria, Toscana e Umbria, mentre la provincia di Bolzano è passata nella zona rossa.

Con l’ordinanza del Ministro della salute, del 13 novembre 2020, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 284 del 14 novembre 2020, sono comprese tra le cosiddette zone arancione anche le regioni Emilia – Romagna, Friuli – Venezia Giulia e Marche, mentre le regioni Campania e Toscana sono “passate” nella zona rossa. Con ordinanza del Presidente della regione, n. 102 del 16 novembre 2020, dal 18 novembre 2020, anche l’Abruzzo è “passato” nella zona rossa.

Lotteria degli scontrini

Lotteria degli scontrini: prove tecniche di Stato di polizia

Fonte Fiscal Focus

Come uno strumento anti-evasione può trasformare una battaglia giusta nel preludio di uno Stato di polizia? Valorizzando la denuncia anonima da parte del consumatore finale. L’articolo 1 comma 540 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, madre di tutte le norme in materia di lotteria degli scontrini, prevede espressamente che qualora l’esercente, al momento dell’acquisto, si rifiuti di acquisire il codice lotteria, il consumatore finale potrà segnalare tale circostanza nell’apposita sezione dedicata del portale Lotteria del sito internet dell’Agenzia delle Entrate. Tali segnalazioni, sebbene anonime e non supportate da alcun documento, saranno, sulla parola, utilizzate dagli organi verificatori nell’ambito dell’attività di analisi del rischio di evasione.

Gli indici di rischio solo quegli indicatori utilizzati dall’Amministrazione Finanziaria e dalla Guardia di Finanza per selezionare le cosiddette liste di controllo caratterizzate dalla presenza dei contribuenti considerati ad alto rischio di evasione fiscale in ragione del loro comportamento. Sostituendo la funzione assunta per molti anni dagli studi di settore, le liste di controllo, alimentate anche dagli odierni dati ISA, costituiscono l’espressione della strategia di controllo, l’elenco degli operatori economici che potenzialmente saranno soggetti ad una verifica fiscale.

Seppur ampiamente giustificata dai preminenti principi di equità fiscale e sociale, irrinunciabili in uno Stato moderno, qualsivoglia attività di controllo sul territorio non deve trasformarsi in un’arma a disposizione del consumatore, letale se mal esercitata o dolosamente impiegata per arrecare volontariamente danno all’ignaro esercente.

Dal primo punto di vista non bisogna ignorare come l’attuazione della lotteria degli scontrini necessita l’adeguamento dei registratori telematici utilizzati per la trasmissione dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate. Secondo le disposizioni attuative, ai sensi dell’articolo 1 commi da 540 a 542 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni, i dati necessari ai fini della partecipazione alla lotteria degli scontrini, infatti, sono estratti dalle informazioni dei corrispettivi relativi alle singole operazioni di cessioni di beni e prestazioni di servizi trasmessi, anche mediante il Sistema Tessera Sanitaria. Senza dimenticare la necessaria formazione degli esercenti nell’utilizzo del nuovo strumento, l’adeguamento dell’infrastruttura informatica comporterà, oltreché ulteriori costi, tempi tecnici non eludibili. Consentire al consumatore la segnalazione di anomalie, sopratutto nella primissima fase di attuazione del provvedimento, significherà, in buona parte, dare la possibilità di denunciare come indici di evasione fiscale nient’altro che problemi tecnici del tutto scollegati dalla sottrazione di materia imponibile.

Dal secondo punto di vista, nella stessa epoca in cui i social network hanno esasperato la conflittualità nei rapporti umani, la scelta di consegnare ai consumatori finali l’arma di macchiare indelebilmente gli esercenti, anche quando non vi sono i presupposti, si mostra sbagliata, se non del tutto fuorviante rispetto alle finalità che la norma si prefigge. In assenza di limiti, secondo quali indicatori si valuterà l’affidabilità della segnalazione? La denuncia sarà mossa dal rischio di evasione o da semplice rancore?

Non era probabilmente il momento ideale per avviare la lotteria degli scontrini. Sicuramente non in questa maniera confusionaria, divenuta la normalità nel corso degli ultimi anni. Probabilmente non era proprio il caso di avviarla. Come per il Cashback, collegare la lotta all’evasione all’introduzione di nuovi giochi a premi porterà benefici all’erario come malefici alla salute dei contribuenti. Il modello scelto dal Legislatore, così come attuato, piuttosto che favorire comportamenti virtuosi meno dediti all’utilizzo del denaro contante rischia di alimentare i disturbi psicologici connessi alla ludopatia. Dopotutto una volta entrata in vigore la lotteria degli scontrini non sarà più necessario recarsi al tabaccaio o in qualche centro scommesse. Alla stregua di un gratta e vinci basterà effettuare un acquisto, anche di pochi euro, per provare l’ebbrezza del gioco.

Nella girandola impazzita di sospensioni e proroghe dei versamenti

Nella girandola impazzita di sospensioni e proroghe dei versamenti manca ancora una norma che possa salvare le due definizioni più importanti della “pace fiscale” del 2019

Fonte: Fiscal Focus

Uno degli obiettivi della nuova “pace fiscale” in arrivo, di cui tanto si parla, è quello di salvare la rottamazione ter ed il saldo e stralcio, che sono a forte rischio di decadenza. Finora, il Governo sta proseguendo con la girandola impazzita di sospensioni e proroghe dei pagamenti, ma non ha ancora emanato una norma per salvare la rottamazione ter ed il saldo e stralcio, cioè le due definizioni più importanti della “pace fiscale” del 2019, che hanno interessato circa due milioni di contribuenti. L’unica norma che si è occupata della rottamazione ter e del saldo e stralcio è quella contenuta nel cosiddetto decreto “rilancio”, che ha prorogato i pagamenti in scadenza nel 2020, che dovranno essere effettuati entro il 10 dicembre 2020, fermo restando che le rate scadute nel 2019 siano state regolarmente pagate (articolo 154, comma 1, lettera c), decreto – legge 19 maggio 2020, n. 34).

Con il differimento delle rate in scadenza nel 2020 per la rottamazione o per il saldo e stralcio, sono anche prorogate al 10 dicembre 2020 la seconda e terza rata delle somme dovute per il saldo e stralcio, in scadenza ordinaria il 31 marzo 2020 e il 31 luglio 2020. Le somme dovute per il saldo e stralcio potevano essere versate in unica soluzione entro il 30 novembre 2019, o in rate così suddivise:

  • il 35% con scadenza il 30 novembre 2019;
  • il 20% con scadenza il 31 marzo 2020 (ora, 10 dicembre 2020);
  • il 15% con scadenza il 31 luglio 2020 (ora, 10 dicembre 2020);
  • il 15% con scadenza il 31 marzo 2021;
  • il restante 15% con scadenza il 31 luglio 2021.

In caso di rateazione, si applicano gli interessi al tasso del 2% annuo e non si applicano le disposizioni generali in tema di rateazione dei debiti tributari. Al riguardo, si deve rilevare che gli interessi non devono essere calcolati per il periodo di proroga, nel rispetto del principio univoco e consolidato che la “proroga è gratuita”. Per i pagamenti in scadenza nel 2020, che potranno essere effettuati entro il 10 dicembre 2020, non è però applicabile la “tolleranza” di cinque giorni prevista ordinariamente per le altre rate, per garantire la sicura acquisizione nell’anno 2020 delle relative somme al bilancio dello Stato e degli altri enti creditori.

Quando si decade dalla rottamazione o dal saldo e stralcio– Si ricorda che si decade dalla rottamazione o dal saldo e stralcio se non si pagano interamente e tempestivamente le somme previste. In questo caso, riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza, sospesi in seguito alla presentazione della dichiarazione di adesione, e prosegue l’attività di riscossione dell’importo originario del debito, senza cioè considerare la definizione agevolata e senza possibilità di rateazione del debito. Gli eventuali versamenti effettuati, pur non producendo l’estinzione totale del debito, sono acquisiti a titolo di acconto degli importi compresi nel carico a ruolo.

Rottamazione e saldo e stralcio – Con la rottamazione ter, i contribuenti hanno potuto estinguere i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 31 dicembre 2017, senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora, o le somme aggiuntive. Con il saldo e stralcio, è stato possibile definire i debiti delle persone fisiche in grave e comprovata situazione di difficoltà economica e affidati all’agente della riscossione dal 2000 al 31 dicembre 2017, derivanti dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di accertamento a fini Irpef e Iva, per tributi, interessi e sanzioni. Si potevano definire anche i carichi derivanti dall’omesso versamento dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell’Inps, con esclusione di quelli chiesti a seguito di accertamento. Le persone fisiche, che hanno potuto accedere al saldo e stralcio, hanno beneficiato di sconti variabili dal 65% al 90%.

Definizioni agevolate da “salvare” – Considerato, però, che l’emergenza coronavirus non è finita, e molti cittadini sono in gravi difficoltà economiche, è facile pensare che saranno diversi i contribuenti che non potranno pagare le rate in scadenza il 10 dicembre 2020. I danni economici causati dall’emergenza del Covid-19, cosiddetto coronavirus, hanno mandato letteralmente in bolletta molti contribuenti, imprese e professionisti compresi. Soldi in giro ce ne sono pochi e per molti contribuenti, l’alternativa è tra mangiare o pagare le tasse. È evidente che, in questo caso, pagare le tasse diventa l’ultimo dei pensieri. In questo senso, visto che si parla, sempre più insistentemente, di una nuova “pace fiscale”, si può sperare in una ulteriore edizione della rottamazione e del saldo e stralcio, magari estesa fino ai carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 dicembre 2019. È evidente che, se il Governo non trova dei rimedi, il prolungarsi degli effetti del coronavirus comporterà gravi danni, sia per i cittadini, che rischiano di fallire, sia per l’erario, che rischia di non incassare il gettito preventivato dalla rottamazione ter e dal saldo e stralcio, o da altri pagamenti. Se è vero, com’è vero, che il periodo che si sta attraversando, a causa del coronavirus, è il peggiore dal dopoguerra, cioè dal 1945, una nuova pace fiscale deve essere fatta nel pieno rispetto del suo vero significato. L’obiettivo deve essere quello di eliminare, il più possibile, i contenziosi in corso e quelli che potrebbero nascere a seguito della rigidità delle norme.

Registratore telematico obbligatorio dal 1° gennaio 2021

Registratore telematico obbligatorio dal 1° gennaio 2021

Il registratore di cassa telematico a partire dal 1° gennaio 2021, diventerà di fatto obbligatorio per la generalità degli esercenti.

Dopo la proroga prevista dal decreto Rilancio, che ha di fatto esteso il periodo di moratoria sulle sanzioni relative allo scontrino elettronico, entro l’inizio del prossimo anno bisognerà farsi trovar pronti all’invio in real-time dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri.

Il termine per la trasmissione è di 12 giorni dall’effettuazione dell’incasso.

Per il momento, la trasmissione dei dati giornalieri da parte dei titolari di partita IVA con volume d’affari inferiore ai 400.000 euro è ammessa invece a cadenza mensile, senza incappare nelle pesanti sanzioni previste in caso di tardivo invio dello scontrino elettronico.

Un “periodo ponte” che però è destinato a finire, e per il quale appare inverosimile una nuova proroga. Il motivo per il quale diventa fondamentale dotarsi del registratore telematico o adeguare quello già posseduto è legato all’avvio della lotteria degli scontrini.

L’esercente dovrà trasmettere, su richiesta dell’acquirente, il codice lotteria all’Agenzia delle Entrate. Per gestire al meglio l’operazione, sarà necessario dotarsi di lettori ottici, collegati al registratore di cassa, e che consentiranno di evitare perdite di tempo ed aggravi di gestione.

Questo è il motivo che rende obbligatorio dotarsi di registratore telematico entro il 1° gennaio 2021.

Bisogna però specificare che le operazioni di memorizzazione e di trasmissione telematica dei corrispettivi possono essere effettuate anche tramite la procedura WEB disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, a titolo gratuito, CHE, OVVIAMENTE CONSIDERATO IL TERMINE DI 12 GIORNI PER LA TRASMISSIONE TELEMATICA DALL’EFFETTUAZIONE DELL’INCASSO, LO STUDIO NON POTRA’ PIU’ EFFETTUARE, come fatto in precedenza quando il termine era mensile.

Spetterà all’esercente scegliere se utilizzare il servizio gratuito o il registratore di cassa telematico. Fattore determinante nella scelta è la frequenza delle operazioni. Il RT risulta più idoneo nel caso di operazioni elevate, come per i bar, e ripetitive. La procedura web dell’Agenzia delle Entrate è invece più idonea nel caso di operazioni a bassa frequenza (come idraulici o falegnami).

SANZIONI

La mancata memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi, o quando gli stessi vengono memorizzati o trasmessi con dati incompleti o non veritieri, comporta l’applicazione delle sanzioni previste dal decreto legislativo n. 471/1997 (articolo 6, comma 3, e articolo 12, comma 2).
In particolare, la sanzione è pari al 100% dell’imposta relativa all’importo non correttamente documentato con un minimo di 500 euro.

È prevista, inoltre, la sanzione accessoria della sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività, ovvero dell’esercizio dell’attività stessa, nei casi più gravi di recidiva (quando nel corso di un quinquennio vengono contestate quattro distinte violazioni, compiute in giorni diversi).

Bonus registratore di cassa telematico, credito d’imposta fino a fine 2020

Ad accompagnare la scelta sull’acquisto del registratore telematico o sull’inserimento manuale dei dati c’è anche la possibilità di accedere al bonus del 50%, previsto per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2020.

I titolari di partita IVA, nel caso di acquisto di RT o adeguamento dei registratori di cassa in possesso, potranno accedere al credito d’imposta istituito per le spese sostenute nel 2019 e nel 2020.

Lo sconto fiscale sarà riconosciuto al commerciante come credito d’imposta, da utilizzare a partire dalla prima liquidazione IVA successiva al mese in cui è registrata la fattura d’acquisto o adattamento del registratore di cassa.

Il contributo del 50% sarà riconosciuto entro i seguenti limiti:

  • fino a un massimo di 250 euro in caso di acquisto;
  • fino a un massimo di 50 euro in caso di adattamento.

Il contributo consentirà di sostenere parte della spesa necessaria per l’adeguamento tecnologico. C’è tempo fino alla fine dell’anno e, considerando l’inevitabile aumento delle richieste dei nuovi RT, il consiglio è di muoversi per tempo, per evitare di arrivare in ritardo al nuovo appuntamento con il Fisco digitale fissato al 1° gennaio 2021.